A seguito del Messaggio n. 689 inviato da INPS in data 20 febbraio 2019 con avente oggetto:

Prestazioni a sostegno del reddito, assistenziali e previdenziali, riferite a soggetti irreperibili e senza fissa dimora. Istruzioni operative per la gestione delle domande

la fio.PSD ha inviato al Direttore Generale din INPS una richiesta di chiarimenti dal momento che per una possibile analogia interpretativa molte persone senza dimora potrebbero perdere il godimento delle prestazioni assistenziali , in corso e future

Alla c.a. del Direttore Generale,

con riferimento al vostro messaggio n. 689 del 20/02/2019, inviato agli enti locali, ci preme rappresentarLe quanto segue:

Al punto 2 della suddetta nota, ovvero al Paragrafo riguardante le prestazioni a sostegno del reddito di carattere assistenziale, è stabilito come requisito soggettivo per la esigibilità delle
prestazioni la “residenza effettiva” del beneficiario e, a seguire, viene assimilato lo status di “persona senza fissa dimora” a quello di “irreperibile” .

Ci chiediamo e Le chiediamo, quali siano i riferimenti normativi e l’interpretazione da dare all’espressione “residenza effettiva” e quale sia la posizione delle persone senza dimora che ad oggi sono iscritte presso gli uffici anagrafe comunali con “residenza fittizia”. Queste persone non sono irreperibili ma per una possibile analogia interpretativa scaturente dalla circolare potrebbero perdere il godimento delle prestazioni assistenziali , in corso e future.

Certi della sua sensibilità al tema della grave marginalità, auspichiamo un sollecito chiarimento, in modo da facilitare il sereno sviluppo degli interventi programmati, sia nazionali, sia territoriali nei confronti delle persone senza dimora. Ribadiamo la nostra disponibilità ad approfondire congiuntamente l’argomento.

Cristina Avonto, presidente fio.PSD