ATTENZIONE

  • dal 1° marzo 2019, il reddito di inclusione non può essere più richiesto
  • dal mese di aprile non sarà più riconosciuto, ne’ rinnovato

Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica. I cittadini potranno richiederlo dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di residenza o eventuali altri punti di accesso che verranno indicati dai Comuni. Il REI si compone di due parti*:

1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);

2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune

Dal 1° gennaio 2018, il REI sostituirà il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di disoccupazione).

 

A CHI SI RIVOLGE

Il REI nel 2018 sarà erogato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti.

 

Requisiti di residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere congiuntamente:

  • cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

 

Requisiti familiari (dal 1 luglio 2018 non sono più necessari, clicca e approfondisci … )
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

  • presenza di un minorenne;
  • presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore;
  • presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l’unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica).
  • presenza di una persona di età pari o superiore a 55 anni che si trovi in stato di disoccupazione*.

 

Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

  • un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro;
  • un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE, ossia l’ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

 

Altri requisiti
Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:

  • non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
  • non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

 

L’ammontare dell’importo è correlato al numero dei componenti del nucleo familiare e tiene conto di eventuali trattamenti assistenziali e redditi in capo al nucleo stesso. In ogni caso, l’importo complessivo annuo non può superare quello dell’assegno sociale

Coloro che, alla data del 1° dicembre 2017, stanno ancora percependo il SIA potranno presentare immediatamente domanda di REI o decidere di presentarla al termine della percezione del SIA, senza che dalla scelta derivi alcun pregiudizio di carattere economico.
La circolare INPS 22 novembre, n. 172 fornisce le prime istruzioni amministrative, illustra il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, in particolare del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) e dell’ASDI (Assegno Sociale di Disoccupazione) e la conseguente rideterminazione del fondo povertà a decorrere dal 2018

 

ITER DELLA DOMANDA
La domanda può essere presentata a partire dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di residenza o eventuali altri punti di accesso che verranno indicati dai Comuni. Il beneficio viene concesso dall’Inps che, con la Circolare n. 172 del 22 novembre 2017 ha messo a disposizione degli operatori il modulo di domanda e le istruzioni operative, tra cui il modulo REI-com, da compilarsi nel caso di variazione della situazione lavorativa in corso di erogazione del beneficio.

Il Comune raccoglie la domanda, verifica i requisiti di cittadinanza e residenza e la invia all’Inps entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione. L’Inps, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio e invia a Poste Italiane la disposizione di accredito. Poste emette la Carta REI e tramite lettera invita il beneficiario a recarsi presso qualunque ufficio postale abilitato al servizio per il ritiro. Prima di poter utilizzare la Carta, il titolare dovrà attendere il PIN, che gli verrà inviato in busta chiusa presso l’indirizzo indicato nella domanda.


 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

 


 

*Fonte Ministero LPS