STATUTO*

fio.PSD ETS

Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora Ente del Terzo Settore

 

Titolo I – Profili generali

Statuto fio.PSD

Scarica lo Statuto

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

  1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni ed integrazioni, l’Associazione di secondo livello denominata “Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora Ente del Terzo Settore”, o anche in forma breve “fio.PSD ETS”, successivamente indicata anche come “Associazione”, “Federazione” o “fio.PSD”.
  2. Una volta effettuata la iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Ente del terzo Settore” o l’acronimo “ETS”.
  3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Roma (RM).
  4. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
  5. La durata dell’Associazione è illimitata, fatto salvo l’eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall’Assemblea degli Enti Aderenti secondo le modalità previste dal presente Statuto.

 

Art. 2 – Scopi, finalità e principi

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro, né diretto, né indiretto, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, anche per il tramite degli Enti aderenti, di attività di interesse generale negli ambiti:
  • dell’assistenza e del sostegno sociale di soggetti in stato di bisogno e che versino in situazioni di emarginazione, povertà estrema e homelessness;
  • della tutela e promozione dei diritti civili di persone senza dimora o in stato di grave emarginazione sociale;
  • dell’accoglienza e dell’accompagnamento sociale di persone senza dimora, da intendersi quale diritto universale ed esigibile;
  • della ricerca, dello studio e della formazione sui temi della emarginazione sociale e della povertà estrema.
  1. In particolare, l’Associazione intende sviluppare politiche e pratiche efficaci che favoriscano la coesione sociale e la crescita di modelli solidali e sostenibili, per i quali la persona che versi in stato di grave emarginazione possa rappresentare una importante risorsa per la comunità.
  2. La Associazione “Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora” è fondata sui principi di uguaglianza formale e sostanziale, solidarietà, giustizia sociale, non discriminazione per tutti gli uomini e le donne, così come espressi dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

 

Art. 3 – Struttura

  1. Al fine di perseguire i propri scopi e finalità, l’Associazione è costituita quale organismo di secondo livello e svolge le proprie attività su tutto il territorio nazionale, anche per il tramite dell’attività diretta svolta dagli Enti aderenti.
  2. La struttura dell’Associazione è fondata sui principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli Enti aderenti, e di elettività delle cariche sociali. Essa opera in piena autonomia, secondo metodi democratici e partecipativi dei propri Enti aderenti e dei loro Iscritti.

 

Art. 4 – Attività

  1. L’Associazione fio.PSD – mediante un approccio complesso e progettuale – promuove interventi finalizzati al contrasto della povertà estrema e dell’emarginazione sociale, che consentano di sviluppare azioni di accoglienza, sviluppando azioni di accoglienza, di tutela e di accompagnamento, anche individuale, dei soggetti interessati, secondo modalità efficaci che favoriscono l’attività di rete e l’azione diretta anche degli Enti aderenti, nonché il supporto da parte della Associazione alle attività di interesse generale di quest’ultimi.
  2. La Associazione persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:
  1. attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso attività di:
  • promozione, a livello locale, nazionale ed internazionale di incontri, seminari, convegni, tavole rotonde e altri momenti pubblici di informazione, diffusione, sensibilizzazione e divulgazione del fenomeno della grave emarginazione sociale;
  • realizzazione e divulgazione di articoli informativi sulle tematiche afferenti le finalità perseguite e le attività svolte, anche attraverso pubblicazioni periodiche;
  • organizzazione e gestione ogni attività culturale, artistica o ricreativa, anche per il tramite degli Enti aderenti, che abbia come scopo la sensibilizzazione della collettività ai principi e valori della Costituzione italiana, tra cui il concetto di uguaglianza formale e sostanziale, alla coesione sociale, all’inclusione nonché alla lotta alla povertà;
  • realizzazione di strutture ed eventi di aggregazione, condivisione e socialità allo scopo di generare “anticorpi” a contrasto dei fenomeni di marginalità sociale, culturale e lavorativa atte a minare l’integrità e la dignità della persona;
  • ideazione e realizzazione di momenti educativi e workshop aventi ad oggetto la convivenza civile e politica, quale valore fondante della società, nonché la rivendicazione consapevole dei diritti, civili e sociali, delle persone senza dimora o che versino in condizioni di grave emarginazione sociale;
  1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, anche attraverso attività di:
  • promozione, gestione e coordinamento di progetti e nuove pratiche di cittadinanza attiva, anche in collaborazione con enti pubblici/privati e con gli Enti aderenti alla Associazione, tesi alla coltivazione dei doveri sociali nella comunità civile nonché al coinvolgimento degli operatori sociali per la realizzazione di modelli di intervento precoci volti ad evitare il peggioramento delle condizioni psico – fisiche e sociali delle persone, dovute al tempo trascorso in strada o in servizi emergenziali;
  • sviluppo e realizzazione di interventi, anche in collaborazione con altre realtà del privato sociale, che consentano ai soggetti bisognosi un effettivo miglioramento delle condizioni di vita e una maggiore integrazione nella società;
  • beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, anche per il tramite di enti che le assistono direttamente;
  • iniziative di collaborazione diretta con servizi e strutture già esistenti, pubblici e/o privati, anche attraverso la promozione di un lavoro condiviso di rete quale modalità per la realizzazione di un sistema integrato, pienamente inclusivo, di servizi ed interventi sociali rivolti alle persone in stato di grave marginalità.
  • sollecitazione del coordinamento tra tutte le realtà pubbliche e private che operano nel settore, mediante la promozione della conoscenza reciproca tra gli operatori e lo scambio di buone pratiche di intervento.
  1. ricerca scientifica di particolare interesse sociale, attraverso attività di:
  • elaborazione, ricerca e individuazione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di adeguate politiche sociali per contrastare la povertà e la grave emarginazione nonché favorire l’inclusione sociale delle persone senza dimora;
  • ricerca, studio e formazione sul tema della emarginazione sociale e dell’homelessness, sia a livello nazionale che locale, anche al fine di redigere rapporti periodici sulle povertà estreme e sui relativi sistemi di risposta ai bisogni delle persone senza dimora;
  • monitoraggio e analisi dei dati relativi alla povertà estrema in Italia, sia a livello nazionale che a livello locale;
  1. attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli Enti aderenti, con particolare riferimento agli enti del Terzo settore, nonché delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, tra le quali:
  • promozione, sviluppo e coordinamento degli interventi e servizi sociali, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, posti in essere dagli Enti aderenti;
  • promozione e divulgazione delle attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dagli Enti aderenti;
  • supporto e coordinamento degli Enti aderenti nell’attuazione di servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  • supporto, rappresentanza e coordinamento degli Enti aderenti per la realizzazione di attività di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, tra le quali la creazione di luoghi di incontro, di accoglienza quotidiana e di comunità, punti di riferimento per i migranti che si trovino in situazioni delicate da un punto di vista socioeconomico;
  • promozione, coordinamento e supporto delle prestazioni socio-sanitarie poste in essere dagli Enti aderenti, ossia gli interventi volti a contrastare la povertà nei riguardi di soggetti impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali, quali a titolo esemplificativo, sportelli psicologici o servizi per la gestione di traumi;
  • promozione e supporto nello sviluppo dei progetti degli Enti aderenti aventi ad oggetto la beneficenza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti o prodotti, o l’erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o delle attività di interesse generale;
  • promozione, coordinamento e supporto delle attività di tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle attività di promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, quali attività di advocacy, campaigning, sensibilizzazione e sportelli di assistenza, consulenza e raccolta di reclami.
  • rappresentanza unitaria degli interessi e delle istanze degli Enti aderenti presso le sedi politiche ed istituzionali, sia a livello locale che a livello nazionale, tesa alla promozione e alla tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché alla promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco con riferimento ai soggetti che versano in situazioni di emarginazione sociale e povertà estrema;
  • sviluppo e valorizzazione delle competenze degli operatori degli Enti aderenti, anche mediante l’organizzazione di momenti di formazione e informazione su tematiche di rilievo per le specifiche attività di interesse generale svolte;
  • affiancamento e/o supporto degli Enti aderenti nei singoli percorsi di coprogettazione e/o per la realizzazione di iniziative e progetti in collaborazione con enti pubblici e privati;
  • coordinamento e supervisione tecnico – organizzativa degli Enti aderenti nell’ambito dello sviluppo di progetti ed iniziative in condivisione con l’Associazione;
  • somministrazione di questionari, rilevazioni ed indagini al fine di individuare i bisogni e le necessità degli Enti aderenti e le relative strategie migliorative di supporto da parte della Associazione;
  • informazione e coinvolgimento degli Enti aderenti per la partecipazione a progetti nazionali ed europei;
  • creazione di gruppi di lavoro per l’attuazione delle iniziative proposte dalla Associazione, creando sinergie tra gli operatori dei diversi Enti aderenti sul territorio nazionale e sovrannazionale.
  1. L’Associazione, nello svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera
    d), garantisce l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri Enti aderenti.
  2. L’Associazione può svolgere anche attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
  3. L’Associazione può svolgere, altresì, attività di raccolta fondi, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative, al fine di permettere la realizzazione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
  4. L’Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, può promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti privati, può collaborare con enti pubblici e privati, anche in regime convenzionale, ed aderire, altresì, ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe nonché ad altri enti senza scopo di lucro, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

 

Art. 5 – Volontari

  1. L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari, anche per il tramite degli Enti aderenti.
  2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
  4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito a carico della stessa Associazione.
  5. Qualora la Associazione si avvalga di propri volontari, la stessa è tenuta ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso i terzi. La Associazione è inoltre tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

 

Art. 6 – Rete Territoriale

  1. L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale di una articolazione definita rete territoriale.
  1. La rete territoriale è connotata dalla appartenenza ad un determinato territorio (regionale e/o cittadino) e si pone come obiettivo principale l’animazione, la formazione ed il coordinamento dei soci del territorio di riferimento.
  2. La rete territoriale è espressione della fio.PSD ed in particolare del Consiglio direttivo della Federazione.
  3. Le attività della rete sono promosse in accordo con il Consiglio che ha il compito e la delega politica del governo della rete territoriale stessa.
  4. Le attività ed il funzionamento della rete territoriale vengono determinate da uno specifico regolamento adottato ed approvato dal Consiglio direttivo.

 

Titolo II – Enti Aderenti

Art. 7 – Requisiti degli Enti Aderenti

  1. Possono aderire alla Associazione:
  1. gli enti del Terzo Settore che, sulla base delle proprie finalità statutarie, svolgano attività di interesse generale conformi e/o affini a quelle di PSD;
  2. altri enti non profit senza scopo di lucro che, sulla base delle proprie finalità statutarie, svolgano attività conformi e/o affini a quelle di PSD, purché il loro numero non superi il trenta per cento (30%) del numero degli enti del terzo settore aderenti;
  3. gli enti pubblici non economici che svolgano funzioni, almeno in parte, coincidenti con quelle di PSD, purché il loro numero non superi il quindici per cento (15%) del numero degli enti del terzo settore aderenti;
  4. altri enti privati, diversi dagli enti di cui alla lettera (b), che intendono perseguire finalità e scopi compatibili con le finalità di PSD, purché il loro numero non superi il cinque per cento (5%) del numero degli enti del terzo settore aderenti.
  1. Le disposizioni di cui al precedente comma, sono poste a garanzia dell’assenza di un controllo di fatto e/o di diritto sulla Associazione fio,PSD da parte degli enti di cui alle lettere b), c) e d).
  2. L’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e può venir meno nei soli casi espressamente previsti dal presente Statuto.
  3. L’adesione all’associazione comporta per l’Ente Aderente il diritto di partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, per il tramite di un proprio rappresentate; ogni Ente Aderente può esprimere un voto.

 

Art. 8 – Procedura di adesione

  1. L’Ente che intenda aderire alla Associazione deve presentare apposita istanza in forma scritta, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia dello Statuto, e – eventualmente – degli eventuali Regolamenti e/o ulteriore documentazione utile all’adesione.
  2. L’istanza, indirizzata al Consiglio Direttivo, deve recare l’esplicita dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità dell’Associazione, l’impegno ad osservare il presente Statuto, la Carta dei valori di fio.PSD, gli eventuali regolamenti attuativi e le delibere assunte dai competenti Organi associativi, nonché l’impegno, in qualità di Ente Aderente, al versamento della quota di adesione annuale.
  3. Il Consiglio Direttivo, ricevuta l’istanza da parte dell’Ente interessato, fermo quanto stabilito dall’art. 7 e svolte le dovute valutazioni sulle caratteristiche del richiedente, provvede in merito all’accoglimento o il rigetto della stessa (debitamente motivato) entro i successivi sessanta giorni, dandone comunicazione all’Ente interessato; in caso di accoglimento della domanda di ammissione, la adesione è annotata nel libro degli Enti Aderenti.
  4. In caso di rigetto della domanda, debitamente motivato, l’Ente interessato può, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto, proporre ricorso all’Assemblea degli Aderenti che si pronuncia entro i successivi sessanta (60) giorni dalla proposizione del ricorso, tenuto conto del termine del preavviso di convocazione di cui all’art. 14.
  5. Gli Enti Aderenti all’Associazione, per il tramite del proprio rappresentante, hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti quali membri degli stessi.

 

Art. 9 – Quota di adesione

  1. Ciascun Ente Aderente, entro venti giorni dalla comunicazione di avvenuta adesione nonché annualmente entro il termine stabilito con delibera del Consiglio Direttivo, deve provvedere al versamento della quota di adesione.
  2. La quota di adesione è determinata, annualmente, dal Consiglio Direttivo in funzione del numero degli Enti Aderenti e delle attività da svolgere.
  3. La quota di adesione è intrasmissibile e non rivalutabile e non rimborsabile; in ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l’associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.

 

Art. 10 – Diritti e doveri degli Aderenti e partecipazione democratica

  1. Gli Enti Aderenti hanno diritto di:
  1. partecipare, per il tramite dei propri rappresentanti, all’Assemblea degli Aderenti con diritto di voto, fermo quanto previsto dall’art. 16, commi primo e secondo del presente Statuto;
  2. partecipare, per il tramite dei propri Iscritti e/o rappresentanti e/o volontari, alle attività promosse, coordinate e gestite dalla Associazione, nei modi previsti dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi;
  3. eleggere, per il tramite dei propri rappresentanti, i componenti degli organi associativi e, salvo quanto previsto dall’art. 18, comma 5, del presente Statuto, concorrere all’elezione, per il tramite dei propri rappresentanti, quali componenti di questi ultimi;
  4. chiedere la convocazione dell’Assemblea degli Enti Aderenti nei termini previsti dal presente Statuto;
  5. formulare proposte agli Organi direttivi dell’Associazione nell’ambito dei programmi della Federazione ed in riferimento alle finalità previste nel presente statuto;
  6. essere informati ed aggiornati sull’attività dell’Associazione;
  7. esaminare i libri sociali, secondo i tempi e le modalità stabilite dal presente Statuto.
  1. Gli Enti Aderenti sono tenuti a:
  1. osservare integralmente lo Statuto, la Carta dei valori di PSD, gli eventuali regolamenti attuativi e le delibere degli organi associativi;
  2. essere in regola con il versamento della quota annuale di adesione, nei termini e nelle modalità prescritti;
  3. vigilare sull’osservanza, da parte dei propri Iscritti, dei principi e delle norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti attuativi, della Carta dei valori di PSD e delle delibere e/o direttive degli Organi associativi della Federazione;
  4. non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Federazione;
  5. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, anche mediante lo svolgimento delle attività promosse e coordinate direttamente dalla Federazione, secondo le esigenze e le disponibilità dichiarate;
  6. comunicare al Consiglio Direttivo della Associazione le eventuali variazioni al proprio statuto, ai propri regolamenti e/o alla diversa documentazione prevista per l’Ente Aderente, entro trenta giorni dalla variazione, ai fini della verifica da parte di PSD della permanenza dei requisiti di adesione.
  1. Ciascun Ente Aderente, per tutta la durata della adesione, previa comunicazione alla Associazione, può utilizzare la dicitura “Ente aderente fio.PSD” affiancando alla stessa il marchio/logo della “Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora” nell’ambito delle proprie attività di interesse generale svolte con il supporto, il coordinamento e la promozione di fio.PSD.

 

Art. 11 – Perdita della qualità di Ente Aderente

  1. La qualità di Ente Aderente cessa per:
  1. per decadenza;
  2. per esclusione;
  3. per recesso;
  4. per estinzione dell’Ente aderente;

 

  1. perde la qualità di Ente Aderente per decadenza, l’Ente che, non avendo proceduto al versamento della quota di adesione annuale entro il termine previsto, non vi provveda entro i successivi venti giorni dalla formale comunicazione da parte dell’Associazione.
  2. perde la qualità di Ente Aderente per esclusione, l’Ente che violi le norme statutarie, gli eventuali regolamenti attuativi o che assuma condotte contrastanti con i principi della Carta dei valori di PSD nonché con le deliberazioni e/o direttive degli organi sociali ovvero, in presenza di altri gravi motivi, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L’esclusione dell’Ente Aderente è deliberata dal Consiglio Direttivo;
  3. perde la qualità di associato per recesso l’Ente Aderente che – per il tramite del proprio rappresentante legale – abbia dato comunicazione, in forma scritta, di voler recedere dal rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e procede all’annotazione del recesso sul libro degli Enti Aderenti. Nel caso in cui la comunicazione di recesso da parte dell’Ente Aderente pervenga prima del termine previsto per il versamento della quota associativa annuale, l’Ente Aderente è comunque tenuto al versamento della stessa per l’anno in corso.
  1. L’Ente Aderente sottoposto al procedimento di esclusione deve essere preventivamente informato, per iscritto, degli addebiti avanzati, consentendo allo stesso, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, per il tramite del proprio rappresentante, la facoltà di replica.
  2. Laddove si verifichino i presupposti per l’esclusione, il Consiglio Direttivo è tenuto a valutare se gli addebiti in tal senso avanzati siano imputabili o meno alla sola volontà e/o al solo artificio della persona fisica che rappresenta l’ente. In caso positivo, il Consiglio Direttivo della Federazione invita l’Ente Aderente alla nomina di un nuovo rappresentante.
  3. Avverso il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo nei confronti di un Ente Aderente, può essere proposto ricorso alla Assemblea degli Aderenti entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. In tal caso, il Presidente della Federazione, entro i successivi trenta giorni dalla proposizione del ricorso, convoca l’Assemblea degli Aderenti.
  4. Il provvedimento di esclusione dell’Ente Aderente è efficace sin dal momento dell’avvenuta comunicazione e l’eventuale ricorso all’Assemblea degli Aderenti non ne sospende gli effetti.
  5. La decadenza dell’Ente Aderente, previa comunicazione di cui al primo comma, lettera a), ha effetto dal giorno successivo al termine concesso per il pagamento della quota di adesione annuale.
  6. Il recesso dell’Ente Aderente diviene efficace dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la relativa comunicazione in forma scritta a firma del rappresentante legale dell’Ente receduto.
  7. L’Ente Aderente decaduto, escluso o receduto, non vantano alcun diritto di restituzione delle quote di adesione versate.

 

Art. 12 – Gli iscritti

  1. Nel caso di enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro nella forma di associazione che aderiscono alla Federazione, gli Iscritti sono le persone fisiche associate ai suddetti Enti Aderenti.
  2. Gli Iscritti, non partecipano alla Assemblea degli Aderenti della Federazione, ma compongono unicamente l’Assemblea dell’Ente Aderente a cui sono associati.
  3. Gli iscritti hanno il diritto di partecipare, laddove previsto, alle attività promosse, gestite e coordinate da fio.PSD, nei limiti e secondo le modalità di volta in volta stabilite.
  4. In conseguenza di quanto sopra, gli Iscritti sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti attuativi, della Carta dei valori di fio.PSD e delle delibere e/o direttive degli Organi di quest’ultima.
  5. Ciascun Ente Aderente vigila sull’osservanza, da parte dei propri Iscritti, dei principi e delle norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti attuativi, della Carta dei valori di fio.PSD e delle delibere e/o direttive degli Organi associativi della Federazione.

 

 

Titolo III – Organi e Libri sociali

Art. 13 – Organi

  1. Sono organi dell’Associazione:
  2. l’Assemblea degli Enti Aderenti;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. il Presidente e il Vice – Presidente;
  5. il Comitato di Presidenza;
  6. il Comitato Scientifico, se istituito;
  7. l’Organo di Controllo e di Revisione legali dei conti, se istituiti.
  1. Le cariche della Associazione sono ricoperte a titolo gratuito, ad esclusione di quelle dell’Organo di Controllo e dell’eventuale organo di Revisione legale dei Conti, che possono comportare un compenso, Ai componenti degli organi della Federazione compete solo il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio dell’incarico.

 

Art. 14 – Assemblea degli Enti Aderenti

  1. L’Assemblea degli Enti Aderenti, di seguito anche solo “Assemblea”, è l’organo sovrano della Associazione ed è rappresentativa di tutti gli Enti Aderenti iscritti nell’apposito libro.
  2. L’Assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli Enti Aderenti, ovvero, per ogni Ente Aderente, da un delegato scelto tra i componenti del relativo Organo direttivo dell’Ente (se presente in base alla governance dell’Ente), oppure da un soggetto direttamente indicato dal rappresentante legale dell’Ente Aderente di riferimento.
  3. L’Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie ed è presieduta dal Presidente della Federazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In caso di assenza temporanea di entrambi, l’Assemblea è presieduta da un rappresentante nominato dall’Assemblea in sede di adunanza.
  4. Nella assemblea hanno diritto di voto tutti i rappresentanti degli Enti Aderenti iscritti nell’apposito libro.
  5. Le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti gli Enti Aderenti, anche assenti o dissenzienti.
  6. All’attuazione delle decisioni assunte dalla Assemblea provvede il Consiglio Direttivo.
  7. Nelle assemblee di approvazione del bilancio e in quelle relative alla propria responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
  8. Ogni Ente Aderente, per il tramite del proprio rappresentante, ha diritto di esprimere un voto; è consentita la rappresentanza in Assemblea, mediante delega scritta, ad un altro rappresentante di un Ente Aderente; ogni rappresentante non può ricevere più di tre deleghe.

 

Art. 15 – Convocazione dell’Assemblea degli Enti Aderenti

  1. L’Assemblea degli Enti Aderenti è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, inviato agli Enti Aderenti anche per il tramite di ausili telematici, almeno trenta (30) giorni prima della data fissata per la riunione.
  2. L’avviso di convocazione deve contenere:
  • gli argomenti all’ordine del giorno;
  • la data, il luogo e l’ora della riunione;
  • le modalità di svolgimento dell’adunanza (in presenza, mediante sistemi di video conferenza o in modalità mista);
  • in caso di riunione a distanza o mista, le istruzioni circa i sistemi utilizzati e le istruzioni per il collegamento.
  1. Le informazioni di cui al precedente comma, contenute nell’avviso di convocazione, devono essere riportate anche con riferimento alla eventuale seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno della prima convocazione.
  2. L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga opportuno, oppure la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli Enti Aderenti ne facciano richiesta.
  3. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video, a condizione che sia consentito:
  • al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei rappresentanti degli Enti Aderenti intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  • al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
  • ai rappresentanti degli Enti Aderenti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
  • scambiare documenti.
  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, da persona designata dai presenti in sede di adunanza.

 

Art. 16 – Validità delle deliberazioni e quorum

  1. L’Assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l’intervento di almeno la metà degli Enti Aderenti e, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli Enti Aderenti intervenuti, purché – in entrambi i casi – la maggioranza degli Enti Aderenti intervenuti o rappresentati per delega in Assemblea sia costituita da Enti del Terzo Settore.
  2. La Assemblea in seduta straordinaria, quando delibera sulle modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione, è validamente costituita, in prima convocazione, con l’intervento dei tre quarti degli Enti Aderenti aventi diritto e, in seconda convocazione, con l’intervento di almeno un terzo degli Enti Aderenti, purché – in entrambi i casi – la maggioranza degli Enti Aderenti intervenuti o rappresentati per delega in Assemblea sia costituita da Enti del Terzo Settore.
  3. Le disposizioni di cui al precedente comma, sono poste a garanzia dell’assenza di un controllo di fatto e/o di diritto sulla Associazione fio,PSD da parte degli enti di cui alle lettere b), c) e d).
  4. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Enti Aderenti intervenuti, espresso in forma palese. Il voto è espresso in forma segreta per le deliberazioni riguardanti le persone, l’elezione degli Organi sociali o nei casi in cui la Assemblea lo ritenga opportuno, deliberando sul punto in senso favorevole.
  6. Per deliberare la modifica dello statuto e la trasformazione, la fusione e la scissione della Associazione occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli Enti Aderenti intervenuti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti degli Enti intervenuti.
  7. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli Enti Aderenti.
  8. Per revocare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Presidente o l’Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti, su richiesta in forma scritta di almeno un decimo degli Enti Aderenti, il Presidente, o in caso di richiesta di revoca del Presidente, il Vice Presidente, o il Consigliere più anziano di età in carica, entro i trenta (30) giorni successivi alla richiesta, deve procedere alla convocazione della Assemblea ordinaria degli Enti Aderenti per deliberare sulla proposta di revoca. In tal caso le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate con il voto favorevole dei due terzi (2/3) degli Enti intervenuti o rappresentati.
  9. Di ciascuna riunione dell’Assemblea è redatto apposito verbale, debitamente sottoscritto dal Presidente o da chi presiede la riunione e dal soggetto verbalizzante. I verbali sono conservati nell’apposito libro obbligatorio.

 

Art. 17 – Competenze della Assemblea degli Enti Aderenti

  1. L’ Assemblea in seduta ordinaria degli Enti Aderenti:
  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo della Associazione ai sensi del presente Statuto;
  • nomina e revoca il Presidente della Associazione;
  • nomina e revoca l’Organo di Controllo e di Revisione legale dei conti e determinandone il relativo compenso;
  • approva il bilancio consuntivo redatto ai sensi della normativa vigente;
  • approva il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o predisposto per libera determinazione dell’Associazione;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera sui ricorsi proposti dagli Enti Aderenti esclusi e sul rigetto delle domande di adesione;
  • delibera sulle linee di indirizzo dell’attività e sul programma annuale dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
  • delibera sulla variazione della sede legale nell’ambito del medesimo Comune;

L’assemblea in seduta straordinaria degli Enti Aderenti delibera:

  • sulle modifiche dello Statuto;
  • sulla trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione;
  • sullo scioglimento dell’Associazione;
  • sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell’Assemblea straordinaria.

 

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, che va da un minimo di sette (7) ad un massimo di tredici (13), eletti dall’Assemblea degli Enti Aderenti previa determinazione del loro numero.
  2. Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea degli Enti Aderenti in sede di elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.
  3. I Consiglieri e il Presidente sono eletti tra i rappresentanti degli Enti Aderenti, come individuati dall’art. 14, comma secondo, del presente Statuto.
  4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Si applica l’art. 2382 del Codice civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza dei membri.
  5. In caso di candidatura alla carica di membri del Consiglio Direttivo da parte dei rappresentanti degli Enti Aderenti di cui all’art. 7, lettere (c) e (d), del presente Statuto, questi possono concorrere a ricoprire un massimo di due posti in seno al Consiglio Direttivo, indipendentemente dal numero totale dei componenti l’Organo.
  6. Il Consiglio, nella sua prima riunione e su proposta del Presidente, elegge nel proprio seno due Vice – Presidenti, di cui uno con funzione vicaria, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
  7. Nella sua prima riunione, su proposta del Presidente, il Consiglio, altresì, nomina nel proprio seno l’Economo, definendo all’atto di nomina le relative funzioni, competenze e limiti di esercizio, nel rispetto del presente Statuto e degli eventuali regolamenti.
  8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice – Presidente con funzione vicaria; in assenza del Presidente e del Vice Presidente vicario, il Consiglio è presieduto dal membro più anziano di età.
  9. Nell’ambito del Consiglio Direttivo, può essere nominato un Segretario cui attribuire, all’atto di nomina, specifici compiti nel rispetto del presente statuto e dei regolamenti.

 

Art. 19 – Convocazione e validità delle deliberazioni

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta da spedirsi a tutti i componenti, anche a mezzo di ausili telematici, almeno quindici (15) giorni prima della riunione; in presenza di particolari motivi di urgenza, è fatta salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, fino a massimo due (2) giorni prima della riunione.
  2. In difetto delle formalità di cui al precedente comma, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano intervenuti tutti i suoi membri.
  3. Il Consiglio Direttivo è di regola convocato almeno due volte l’anno per deliberare in ordine all’adozione del bilancio consuntivo dell’Associazione, all’ammontare della quota di adesione annuale nonché in ordine al compimento degli atti fondamentali alla vita della Federazione, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  4. Il Consiglio Direttivo è altresì convocato, ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente vicario, lo ritengano opportuno, o quando almeno tre dei componenti ne facciano richiesta.
  5. L’avviso di convocazione deve contenere:
  • gli argomenti all’ordine del giorno;
  • la data, il luogo e l’ora della riunione;
  • le modalità di svolgimento della riunione (in presenza, mediante sistemi di video conferenza o in modalità mista);
  • in caso di riunione a distanza o mista, le istruzioni circa i sistemi utilizzati e le istruzioni per il collegamento.
  1. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video, a condizione che sia consentito:
  • al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei Consiglieri intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  • al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
  • agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
  • scambiare documenti.
  1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l’intervento della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  2. L’ assenza di un consigliere a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, in mancanza di adeguata giustificazione in forma scritta da trasmettersi almeno cinque (5) giorni prima dalla data della riunione, può comportare la decadenza dalla carica che viene deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di dichiarazione di decadenza di un membro del Consiglio Direttivo, la relativa delibera è sempre adottata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri ed è sottoposta alla approvazione finale della Assemblea degli Enti Aderenti entro i trenta (30) giorni successivi. Si applica l’art. 16, comma 8, secondo periodo, del presente Statuto.
  3. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni di norma con voto palese; è richiesto il voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali, di attribuzione di incarichi professionali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
  4. I Consiglieri si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
  5. Per i componenti del Consiglio Direttivo non è ammessa la facoltà di conferire la delega di voto.
  6. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal Presidente, o da chi ha presieduto l’adunanza, e dal soggetto verbalizzante o dal Segretario, vengono conservati agli atti nell’apposito libro obbligatorio.

 

Art. 20 – Competenze del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle competenze attribuite ad altri organi dalla legge e dal presente Statuto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
  2. A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:
    1. adotta il bilancio consuntivo da presentare alla Assemblea degli Enti Aderenti per la approvazione, redatto nelle forme previste dalla normativa vigente;
    2. elegge tra i suoi membri, su proposta del Presidente, i due Vicepresidenti della Associazione e nomina, nel suo seno, l’Economo;
    3. elegge, eventualmente, due dei membri del Comitato di Presidenza;
    4. nomina, se istituito, i membri del Comitato Scientifico;
    5. individua e disciplina le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative;
    6. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse negli appositi documenti che formano il bilancio consuntivo, redatto secondo le forme consentite dalla normativa applicabile;
    7. adotta gli eventuali Regolamenti associativi, non riservati alla competenza della Assemblea degli Enti Aderenti dalla legge o dallo Statuto;
    8. predispone le proposte da sottoporre all’Assemblea degli Enti Aderenti comprese quelle di modifica allo Statuto della Federazione;
    9.  dà attuazione alle decisioni e agli indirizzi deliberati dall’Assemblea degli Enti Aderenti;
    10. costituisce gruppi e commissioni di lavoro, anche territoriali, mediante il coinvolgimento diretto dei rappresentanti degli Enti Aderenti e/o delle persone fisiche da quest’ultimi indicate nonché degli Iscritti di cui all’articolo 12 del presente Statuto, il cui funzionamento viene disciplinato con apposito regolamento richiamato all’art. 6, comma 5
    11. determina l’entità della quota annuale di adesione e il termine entro cui procedere al rinnovo annuale del versamento da parte degli Enti Aderenti;
    12. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e delle finalità dell’Associazione;
    13. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
    14. delibera l’adesione della Federazione ad associazioni ed altri enti nel rispetto dei criteri e dei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto;
    15. delibera sulle domande di adesione degli aspiranti Enti Aderenti;
    16. adotta i provvedimenti di esclusione degli Enti Aderenti;
    17. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
    18. gestisce eventuali rapporti finanziari con istituti di credito e cura la parte economico finanziaria dell’Associazione;
    19. adotta ogni altro provvedimento necessario alla gestione dell’Associazione e rientrante nelle proprie competenze.
  1. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, ai Vice Presidenti e ad uno o più consiglieri, previa accettazione da parte di quest’ultimi, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell’atto di delega.

 

Art. 21 – Vacanza dei componenti e decadenza del Consiglio Direttivo

  1. Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, diversi dal Presidente, vengano a mancare, sempre che sussista la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica, si procederà alla sostituzione mediante l’ordine decrescente delle graduatorie dei non eletti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma ottavo, del presente Statuto.
  2. Qualora non si disponga di tali graduatorie o queste siano esaurite, il Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea degli Enti Aderenti entro i sessanta (60) giorni successivi per l’elezione dei membri/del membro mancanti/e.
  3. Il/I Consigliere/i sostituito/i o eletto/i nuovamente dall’Assemblea degli Enti Aderenti, resta/ano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.
  4. In caso di vacanza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo originariamente eletti dalla Assemblea degli Enti Aderenti, l’Organo decade.
  5. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente.
  6. Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decaduto provvede, entro trenta (30) giorni, alla convocazione dell’Assemblea degli Enti Aderenti per la rielezione dell’intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, ai sensi del presente Statuto; in caso di impedimento, provvede il Vice – Presidente vicario decaduto o, in caso di impossibilità da parte di quest’ultimo, il membro decaduto più anziano d’età del Consiglio Direttivo.

 

Art. 22 – Presidente e Vice – Presidenti

  1. Il Presidente della Federazione è eletto dalla Assemblea degli Enti Aderenti in sede di elezione dei membri del Consiglio Direttivo, dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile.
  2. Il Presidente è scelto tra i rappresentanti degli Enti Aderenti.
  3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, può nominare avvocati nelle liti attive e passive, sottoscrivere gli atti e i contratti per conto della Associazione, coordina le attività della Federazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l’Assemblea degli Enti Aderenti e il Comitato di Presidenza, cura l’esecuzione delle rispettive delibere.
  4. In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente vicario che ne fa le veci.
  5. In casi eccezionali, di necessità ed urgenza, il Presidente può avocare a sé i poteri collegiali del Consiglio Direttivo, salva la immediata e successiva convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
  6. In caso di accertato e definitivo impedimento del Presidente o di dimissioni, spetta al Vice – Presidente vicario convocare, entro i successivi trenta (30) giorni, l’Assemblea degli Enti Aderenti per l’elezione, ai sensi del presente Statuto, del nuovo Presidente. Il Presidente così eletto resta in carica per il tempo residuo del mandato dell’intero organo direttivo.

 

Art. 23 – Il Comitato di Presidenza

  1. Il Comitato di Presidenza è composto, di diritto, dal Presidente, che lo presiede, dai due Vice – Presidenti e, eventualmente, da due ulteriori membri del Consiglio Direttivo nominati del Presidente.
  2. Il Comitato di Presidenza ha una funzione esecutiva e coadiuva il Presidente nell’attuazione degli indirizzi deliberarti dalla Assemblea degli Enti Aderenti e nell’esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
  3. Il Presidente ed il Comitato di Presidenza organizzano le proprie attività nelle forme ritenute più opportune e riferiscono periodicamente al Consiglio Direttivo le azioni svolte.

 

Art. 24 – Il Comitato Scientifico

  1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico composto da un massimo di sedici (16) membri scelti tra persone fisiche, anche appartenenti agli Enti Aderenti, che rivestono particolari competenze e/o profili di comprovata esperienza e professionalità nei settori rilevanti per la Federazione.
  2. Il Comitato Scientifico è un organo indipendente e collabora con fio.PSD per studiare, analizzare e valutare dinamiche e processi sui temi legati alla grave marginalità contribuendo ad arricchire il patrimonio di conoscenza e comprensione del complesso fenomeno della homelessness.
  3. Il Comitato Scientifico ha anche funzione consultiva e, su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo, elabora specifici pareri aventi ad oggetto temi e questioni di interesse per l’Associazione.
  4. Il Comitato Scientifico opera mediante approcci, strumenti e metodologie pertinenti nel rispetto dell’autonomia scientifica dei membri.
  5. Su invito del Presidente, tutti o alcuni dei membri del Comitato Scientifico, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, al fine di fornire, nell’ambito della riunione, pareri competenti su particolari temi affrontati.
  6. Il Comitato Scientifico ha durata triennale, scade con il mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e ciascun membro può essere riconfermato.
  7. Le attività ed il funzionamento del Comitato scientifico vengono determinate da uno specifico regolamento adottato ed approvato dal Consiglio direttivo.

 

Art. 25 – L’ Organo di Controllo e di Revisione legale dei conti

  1. L’Organo di Controllo della Associazione è istituito ed eletto dalla Assemblea degli Enti Aderenti al superamento dei limiti indicati dalle norme vigenti o per libera determinazione della Assemblea stessa.
  2. L’Organo di Controllo ha forma monocratica, deve essere scelto tra i soggetti iscritti nell’apposito registro dei revisori legali. Si applica l’art. 2399 del Codice civile. L’Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e cioè fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, o cessa per dimissioni; può essere riconfermato.
  3. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  4. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del terzo settore.
  5. L’Organo di Controllo verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all’Assemblea degli Enti Aderenti.
  6. L’Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del Codice del Terzo Settore.
  7. Al ricorrere dei presupposti di legge o per volontà dell’Assemblea, all’Organo di Controllo può essere attribuita, altresì, la revisione legale dei conti da parte dell’Assemblea degli Enti Aderenti. In tal caso, l’Organo di controllo verifica, con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione.
  8. In alternativa, al ricorrere dei presupposti di legge o per volontà dell’Assemblea, la revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte della Assemblea degli Aderenti, ad un Organo esterno.

 

Art. 26 – Libri sociali

  1. La Associazione deve obbligatoriamente tenere:
  • il libro degli Enti Aderenti;
  • il libro delle adunanze e deliberazioni della Assemblea degli Enti Aderenti;
  • il libro delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo;
  • il registro dei volontari, se presenti, ove sono iscritti i volontari che svolgono attività non occasionale direttamente per l’Associazione.
  1. Tutti libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, fatti salvi il libro dell’Organo di Controllo e gli altri libri degli organi sociali previsti, che sono tenuti a cura degli organi cui si riferiscono.
  2. Gli Enti Aderenti, per il tramite dei propri rappresentanti, hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Consiglio Direttivo della Federazione, anche mediante l’ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente Aderente interessato.
  3. L’istanza deve contenere l’indicazione del libro sociale per il quale si richiede l’accesso e, laddove possibile, l’indicazione dei documenti che si intendono visionare.
  4. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell’istanza, il Consiglio Direttivo dell’Associazione comunica all’Ente Aderente interessato la data e le modalità dell’accesso.
  5. L’Ente Aderente interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti, nel rispetto della normativa vigente.

 

Titolo IV – Risorse economiche, patrimonio e strumenti di rendicontazione 

Art. 27 – Patrimonio

  1. Il patrimonio della Associazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.
  2. Il fondo di dotazione è incrementato dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme espressamente destinati ad incremento del fondo di dotazione.
  3. Il patrimonio della Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Art. 28 – Risorse economiche

  1. L’Associazione trae le proprie risorse economiche da:
    1. quote di adesione versate dagli Enti Aderenti;
    2. contributi di privati;
    3. entrate derivanti da prestazioni convenzionate;
    4. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
    5. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
    6. contributi dell’Unione Europea e/o di organismi Internazionali;
    7. liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
    8. rendite patrimoniali e finanziarie;
    9. attività di cessione di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione curata direttamente dall’Associazione;
    10. proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla legge;
    11. iniziative di raccolta fondi, svolte nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge;
    12. altre entrate compatibili con le finalità della Associazione e nel rispetto della normativa vigente.
  2. L’adesione all’Associazione da parte degli Enti Aderenti non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota di adesione annuale. È comunque facoltà degli Enti Aderenti effettuare versamenti ulteriori, di qualsiasi entità, che sono da intendersi sempre a fondo perduto e non soggetti ad alcun obbligo di restituzione, anche nel caso di recesso, esclusione dell’Ente Aderente o scioglimento della Associazione.
  3. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie di interesse generale, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli Enti Aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Art. 29 – Esercizio finanziario, bilancio e bilancio sociale

  1. L’esercizio sociale va dal (1°) primo gennaio al (31) trentuno dicembre di ogni anno.
  2. Il Bilancio consuntivo di gestione è predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 marzo di ogni anno e successivamente approvato dalla Assemblea degli Enti Aderenti entro i 120 giorni successivi alla data di chiusura dell’esercizio. Tale termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
  3. Copia del Bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli Enti Aderenti contestualmente alla convocazione dell’Assemblea prevista per la sua approvazione.
  4. Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del Codice del terzo settore ed è composto da tutti i documenti previsti dalla normativa attuativa in vigore e predisposti secondo la stessa.
  5. Nella relazione di missione, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dalla Associazione.
  6. La Associazione, per libera determinazione del Consiglio Direttivo o al superamento dei limiti patrimoniali previsti ex lege, redige e adotta il Bilancio Sociale nel rispetto delle normative vigenti, provvedendo al deposito nel Registro Unico Nazionale entro il 30 giugno di ogni anno.
  7. Qualora le entrate dell’Associazione risultino essere inferiori al limite di legge, e facoltà dell’Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa, in calce al quale il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte, diverse da quelle di interesse generale, oltre ai rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell’anno dalla Associazione.

 

Titolo V – Modifiche statutarie, clausola compromissoria, devoluzione e rinvio 

Art. 30 – Modifiche statutarie

  1. Le modifiche dello Statuto sono adottate dalla Assemblea degli Enti Aderenti, in seduta straordinaria, secondo quanto previsto dall’art. 16 del presente Statuto.
  2. Ai fini di cui al presente articolo, le delibere di trasformazione, fusione e scissione della Associazione sono equiparate a quelle comportanti le modifiche dello Statuto e sono adottate dall’Assemblea degli Enti Aderenti con i medesimi quorum costitutivi e maggioranze.

 

Art. 31 – Clausola compromissoria

  1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
  2. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.

 

Art. 32 – Devoluzione

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dalla Assemblea degli Enti Aderenti con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.
  2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato dalla Assemblea straordinaria degli Enti Aderenti in sede di relativa delibera.

 

Art. 33 – Rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto e riportato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge, anche attuative, vigenti in materia.

 

*Statuto approvato dall’Assemblea Soci il 14 novembre 2023