Art. 1
Costituzione

1. E’ costituita in associazione di promozione sociale, come organizzazione di utilità sociale, democratica, apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro la Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora– fio.PSD Onlus, con sede in Roma.

Art. 2
Carta dei valori e dei principi della fio.PSD

1. La Federazione Italiana degli Organismi per le persone senza dimora è fondata sul riconoscimento dei principi di uguaglianza formale e sostanziale, solidarietà, giustizia sociale, non discriminazione per tutti gli uomini e le donne, così come espressi dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

2. Il valore fondamentale della fio.PSD è la persona umana, realtà vivente che si realizza attraverso la relazione e l’incontro con l’altro, portatrice di dignità e diritti insopprimibili da riconoscere, tutelare, difendere e promuovere in ogni condizione, specie nelle situazioni di emarginazione e povertà estrema.

3. L’azione sociale, culturale e politica di fio.PSD `e guidata dal principio fondamentale di centralità della persona, che implica la partecipazione della persona, con la sua storia, le sue relazioni, la sua cultura i suoi bisogni, le sue aspettative, le sue speranze, le sue risorse nell’elaborazione delle politiche e di ogni intervento di aiuto.

4. fio.PSD riconosce nella persona senza dimora a qualunque titolo presente in una comunità un soggetto sociale pienamente titolare di diritti, doveri ed opportunità, la cui dignità e le cui possibilità di godere di una vita migliore sono di fatto negate dalle condizioni di povertà nelle quali `e costretta a vivere.

5. La grave emarginazione comporta per la persona una dimensione degradante di povertà di relazioni e di affetti, di assoggettamento alle costrizioni del bisogno, della malattia, della sofferenza, dello stigma e dell’ingiustizia sociale, nella quale la sua dignità viene negata e dentro la quale viene fortemente limitato il libero arbitrio e la libertà personale. Nell’esperienza maturata dalla fio.PSD si riscontra che la grave emarginazione non è una scelta ma è l’adattamento alle conseguenze di un processo di esclusione che la persona subisce.

6. fio.PSD considera la persona senza dimora come un soggetto in stato di povertà materiale ed immateriale, portatore di un disagio complesso, dinamico e multiforme, che non si esaurisce alla sola sfera dei bisogni primari ma che investe l’intera sfera delle necessità e delle aspettative della persona, specie sotto il profilo relazionale, emotivo ed affettivo.

7. fio.PSD non crede, sulla base della propria esperienza, nella cronicità personale e sociale della condizione di grave emarginazione e ritiene ogni persona senza dimora, nel rispetto dei modi e dei tempi adeguati alle proprie necessità, se adeguatamente sostenuta, capace di evolvere dalla propria condizione e di esprimere una propria progettualità di vita significativa ed alternativa alla marginalità.

8. Per questi motivi fio.PSD concepisce e promuove l’intervento con la persona senza dimora come un intervento complesso e progettuale, di accoglienza ed accompagnamento individuale, che può anche cominciare dal soddisfacimento dei bisogni primari ma sempre in un’ottica evolutiva e mai limitandosi ad esso.

9. La possibilità di accedere a relazioni di aiuto e percorsi di reinserimento sociale e promozione umana di tipo progettuale, personalizzato e professionale `e considerata da fio.PSD un diritto delle persone senza dimora, esigibile nella rete dei servizi.

10. In conformità al dettato della Costituzione Italiana, fio.PSD ritiene che alla garanzia di tale diritto debbano provvedere le Istituzioni pubbliche valorizzando nell’ottica della sussidiarietà e della partecipazione corresponsabile alla funzione pubblica, l’apporto, le esperienze, le competenze di tutti i soggetti non istituzionali operanti nel settore.

11. fio.PSD ritiene che le politiche e gli interventi debbano superare la logica dell’emergenza che limita  la loro efficacia, promuovendo –al contrario- un’attenzione permanente e trasversale al contrasto dell’esclusione sociale.

12. Per questo motivo fio.PSD ritiene che il lavoro di comunità, la partecipazione effettiva, l’allargamento dei processi di governance territoriale del sistema di interventi e servizi sociali siano la via principale attraverso la quale, insieme, le istituzioni, i cittadini e le loro formazioni sociali intermedie possono contrastare la grave emarginazione.

13. fio.PSD promuove il lavoro di rete locale, regionale, nazionale e internazionale come principale modalità politica, culturale ed operativa per sostenere le persone senza dimora, sviluppare politiche e modalità di intervento efficaci contro la grave marginalità, costruire coesione sociale, favorire la crescita di modelli di sviluppo solidali e sostenibili nei quali la persona in stato di grave emarginazione `e valorizzata come risorsa per l’intera società

14. Al fine di perseguire tali valori, fio.PSD `e costituita come organismo di secondo livello; applicando il principio di sussidiarietà essa non opera direttamente a contatto con le persone senza dimora ma `e a loro costante servizio, secondo i principi e la modalità indicate dallo statuto, attraverso l’azione diretta dei propri soci e il supporto all’attività di questi ultimi.

15. Possono aderire alla Federazione Italiana Organismi per le personesenza dimora tutti coloro che dichiarino di riconoscersi nei valori e nei principi espressi in questa carta, operino in maniera coerente ad essi e possiedano i requisiti previsti dal presente Statuto.

Art. 3
Oggetto e scopo
1. In conformità alla propria storia, ai valori ed ai principi che la animano, l’attività della Federazione ha per oggetto la promozione umana e sociale delle persone senza dimora ed opera senza finalità di lucro.

2. In particolare essa agisce al fine di:
a) svolgere attività di beneficienza diretta e indiretta a favore di persone e enti che si occupano di persone senza dimora o in stato di grave emarginazione:
b) svolgere azioni di tutela dei diritti civili per le persone senza dimora o in stato di grave emarginazione sociale;
c) promuovere la coesione sociale, l’inclusione e la lotta alla povertà come valori fondanti per la convivenza civile e politica e come compito imprescindibile per la società;
d) promuovere la conoscenza del fenomeno della grave emarginazione adulta in tutte le sue dimensioni;
e) combattere la grave emarginazione adulta in tutte le sue forme e manifestazioni, specie in riguardo al fenomeno dell’homelessness;
f) promuovere tutelare ed allargare la sfera dei diritti di cittadinanza delle persone senza dimora;
g) promuovere il diritto all’accoglienza ed all’accompagnamento sociale delle persone senza dimora come diritto universale ed esigibile in maniera uniforme ovunque;
h) promuovere e tutelare il diritto di pieno accesso delle persone senza dimora al sistema integrato di servizi sociali e sanitari;
i) promuovere la partecipazione delle persone senza dimora alla vita sociale e pubblica;
j) promuovere e sollecitare il coordinamento tra tutte le realtà pubbliche e private che operano nel settore, la conoscenza reciproca tra gli operatori e lo scambio di buone pratiche di intervento;
k) concorrere a migliorare la qualità dei servizi e delle strutture esistenti e promuovere il lavoro di rete come modalità per la realizzazione di un sistema integrato di servizi ed interventi sociali pienamente inclusivo verso le persone in stato di grave marginalità;
l) promuovere e stimolare azioni culturali, sociali e socio-sanitarie di prevenzione primaria, secondaria e terziaria della grave emarginazione adulta;

m) promuovere o aderire a progetti, anche sperimentali ed innovativi, a livello locale, nazionale ed europeo finalizzati al contrasto alla grave emarginazione adulta ed a favore delle persone senza dimora;

n) sollecitare l’attenzione al problema da parte di tutti gli interlocutori sociali, istituzionali e non istituzionali, nazionali e locali, pubblici e privati, laici e confessionali;
o) contribuire all’elaborazione di adeguate politiche sociali per contrastare la povertà e la grave
emarginazione e favorire l’inclusione sociale delle persone senza dimora;
p) promuovere, anche in alleanza con altri soggetti, momenti di ricerca, studio e formazione sul
problema, sia a livello nazionale che a livello territoriale;
q) promuovere la responsabilità sociale delle comunità locali, delle istituzioni e delle imprese verso le persone in stato di grave marginalità;
r) sviluppare e valorizzare le competenze dei propri soci e dei loro operatori nell’azione culturale, sociale e politica di contrasto alla grave emarginazione adulta;
s) aggregare e rappresentare in maniera unitaria nelle sedi politiche ed istituzionali i bisogni, gli
obiettivi e le istanze dei soci e di quanti si impegnino nel contrasto alla grave emarginazione ed a favore delle persone senza dimora;
t) rispondere ad ogni altra esigenza dei soci compatibile con i principi ed i valori che animano la federazione.

Art. 4
Attività della Federazione
1. Per il perseguimento degli scopi relativi al proprio oggetto sociale, la Federazione può compiere qualsiasi attività o iniziativa ritenuta utile al conseguimento degli scopi e compatibile con i valori, i principi e la forma della federazione ed i requisiti per la propria qualificazione quale associazione di promozione sociale ed ONLUS.
2. In particolare, la Federazione può:
(a) promuovere, a livello locale , nazionale ed internazionale incontri, seminari, convegni, tavole rotonde e altri momenti pubblici di informazione, diffusione, sensibilizzazione e formazione sul fenomeno della grave emarginazione;
(b) favorire ed organizzare, a favore dei propri associati e non, attività di formazione, aggiornamento sperimentazione;
(c) promuovere, condurre e partecipare ad attività di ricerca sulla povertà e la grave emarginazione;
(d) stabilire e sviluppare contatti, sinergie, progettazioni comuni, alleanze con altri enti nazionali, internazionali o locali che si occupino di tematiche analoghe;
(e) aderire a federazioni o comitati di livello internazionale o nazionale, l’appartenenza ai quali
possa favorire il perseguimento degli scopi sociali;
(f) promuovere o partecipare ad enti, società, fondazioni, imprese sociali aventi oggetto sociale
compatibile con quello della federazione e scopi strumentali al miglior perseguimento dello stesso;
(g) stipulare protocolli di intesa, accordi, convenzioni o contratti con altri enti, allo scopo di effettuare attività inerenti l’oggetto sociale;
(h) ricercare, mantenere e strutturare relazioni con istituzioni, partiti politici, movimenti e altre
parti sociali al fine di promuovere i propri valori ed obiettivi;
(i) pubblicare e diffondere, anche attraverso canali di mercato, saggi, opere, materiali, atti, riviste e quant’altro possa risultare utile per la comprensione e lo studio del fenomeno della povertà e della grave emarginazione;
(j) promuovere e sostenere attività culturali, anche di soggetti terzi, che contribuiscano alla sensibilizzazione sul fenomeno mediante approcci e linguaggi ritenuti compatibili con i valori della
federazione;

(k) raccogliere fondi per lo sviluppo delle attivit`a , anche partecipando a progetti volti a valorizzare la responsabilità sociale delle imprese in linea con i valori, i principi e la sensibilità della federazione.
3. La Federazione pu`o svolgere attivit`a diverse da quelle sopra indicate esclusivamente se si tratti di attivit`a a queste direttamente connesse, o per loro natura accessorie, strumentali ed integrative delle stesse.

Art. 5
Soci dell’Associazione
1. Possono divenire soci dell’associazione:
(a) gli Enti privati senza scopo di profitto, che per finalità statutarie svolgano attività conformi
alle finalità statutarie della Federazione;
(b) gli Enti pubblici non economici che svolgano funzioni almeno in parte significativa coincidenti
con quelle della Federazione. Il nessun caso il numero dei soci pubblici potrà superare il venti per cento di quello dei soci privati.
2. L’adesione all’associazione `e a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
3. L’adesione all’associazione comporta per l’associato il diritto di partecipare all’assemblea con un proprio rappresentate e di esprimere in tale occasione un voto.
4. L’Ente o Organismo che intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo, dimostrando di possedere i requisiti previsti dal presente statuto e dichiarando di condividere le finalità che l’associazione si propone, l’impegno di osservarne statuto e regolamenti e di pagare ogni anno la quota sociale.
5. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dalla loro presentazione al consiglio (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari).
6. Il socio può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dalla Federazione; tale recesso ha efficacia dopo 60 giorni il ricevimento della volontà di recesso.
7. In presenza di gravi motivi, qualunque Ente o Organismo partecipi all’associazione può esserne escluso con motivata deliberazione del consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli pu`o adire, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, il collegio arbitrale di cui all’art. 19 del presente statuto; in tal caso, l’efficacia della deliberazione di esclusione `e sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
8. Il socio ha il diritto di essere informato periodicamente sull’attività posta in essere dall’Associazione. Ha inoltre la possibilità di accedere a tutti gli atti e documenti regolarmente approvati dagli organi deliberatori sociali nonchè ad accedere alle informazioni relative all’attività svolta nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto del diritto di riservatezza e della dignità dei soggetti eventualmente coinvolti delle attività dell’Associazione stessa.

Art. 6
Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’associazione:
(a) l’assemblea dei soci;
(b) il presidente;
(c) il consiglio direttivo;
(d) il comitato di presidenza;
(e) il comitato dei sostenitori;
(f) il collegio dei revisori dei conti

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l’adempimento delle funzioni svolte, nei limiti e con le modalità disciplinati dal Regolamento.

Art. 7
Assemblea
1. L’assemblea `e composta da un rappresentante di ciascuno degli enti aderenti all’associazione.
2. L’assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile in prima convocazione) e del bilancio preventivo.

Essa inoltre:
(a) provvede alla nomina del consiglio direttivo incluso l’eventuale membro aggiunto del Comitato dei sostenitori ai sensi dell’art. 11 del presente statuto, del presidente e del collegio dei revisori dei conti;
(b) delinea gli indirizzi generali dell’attivit`a dell’associazione e verifica l’operato del Presidente e del consiglio direttivo in ordine alla loro realizzazione;
(c) delibera sulle modifiche del presente statuto;
(d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione;
(e) approva l’entità della quota sociale annua;
(f) delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione;
(g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L’assemblea `e convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno un quarto degli aderenti o da almeno la metà più uno dei consiglieri oppure dal collegio dei revisori.
4. Le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante lettera contenente l’ordine del giorno spedita anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento a ciascuno dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.
5. Ogni socio, esclusi i membri del Comitato di Presidenza, può farsi rappresentare da altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta.
6. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con una presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.
8. Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento dell’associazione è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
9. Le cariche sociali, votate dall’assemblea, hanno durata triennale.
10. I membri del Comitato dei sostenitori possono partecipare alle riunionidell’assemblea senza diritto di voto.

Art. 8
Il Consiglio Direttivo
1. L’associazione `e amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell’assemblea, da un minimo di 8 a un massimo di 12 membri, compreso il presidente e potrà, qualora ne sussistano i presupposti ai sensi del presente statuto, essere ulteriormente integrato da un membro aggiunto del comitato dei sostenitori.
2. Il consiglio direttivo autorizza il compimento di atti di straordinaria amministrazione.
3. Il consiglio direttivo delibera con maggioranza dei 2/3 in ordine all’incompatibilità, inadempienza, indegnità dei soci, dei propri membri, del Presidente salvo, in quest’ultimo caso, ratifica dell’Assemblea.

4. Nei casi di decadenza di un consigliere secondo quanto disposto dal comma 3, l’interessato ha diritto a rappresentare le proprie motivazioni a discapito al consiglio direttivo, ma non può partecipare alla discussione ed alla relativa deliberazione.
5. Tre assenze, anche non consecutive, di un consigliere, in mancanza di giustificazione scritta al Presidente da parte dell’ente di appartenenza possono essere causa di decadenza dalla carica di consigliere.
6. I consiglieri, qualunque sia la carica sociale ricoperta, sono soggetti a vincolo di mandato. Il regolamento disciplina le modalità mediante le quali, in caso di revoca del mandato da parte dell’ente di appartenenza, si può procedere a surroga di altro rappresentante dell’ente che ha assunto l’ufficio di consigliere. Il consigliere aggiunto dal comitato dei sostenitori ha quest’ultimo come mandante.
7. Il consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nomina due vice Presidenti, di cui uno con funzione vicaria, e può nominare due ulteriori consiglieri come membri del Comitato di presidenza.
8. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, ferma restando la possibilità di retribuire al Consigliere attività professionali estranee allo svolgimento delle funzioni amministrative; in occasione della deliberazione del Consiglio relativa al conferimento di tali compiti, il Consigliere interessato non potr`a essere presente alla discussione ed alla deliberazione e, in tali casi, dovrà esserne data informazione all’Assemblea con una nota in calce al bilancio di esercizio
9. Le convocazioni del Consiglio direttivo sono fatte mediante lettera contenente l’ordine del giorno spedita anche a mezzo fax o con messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento a ciascuno dei consiglieri almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 9
Il Presidente
1. Al presidente dell’associazione spetta la rappresentanza dell’associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio. Su conforme deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire a singoli consiglieri la responsabilità esecutiva in materie particolari.
2. Al presidente dell’associazione compete, sulla base degli indirizzi dati dall’assemblea e dalle direttive del consiglio direttivo, l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, sentito il comitato di presidenza, ma in tal caso deve convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il presidente convoca e presiede l’assemblea, il consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al consiglio direttivo e poi all’assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
5. In caso di impedimento temporaneo del Presidente il vice Presidente vicario assume tutte le funzioni.
6. In caso l’impedimento del Presidente abbia natura permanente, ovvero in caso di decadenza, il vice Presidente vicario convoca l’assemblea per eleggere il nuovo Presidente dell’Associazione che rimarrà in carica per il tempo residuo del mandato.

Art. 10
Il Comitato di Presidenza

1. E’ composto dal Presidente, dai due vice Presidente e dagli altri eventuali due membri eletti dal consiglio direttivo.
2. Il Comitato di presidenza condivide col Presidente le responsabilità di attuazione degli indirizzi dati dall’Assemblea e di esecuzione delle direttive del Consiglio direttivo.
3. Il Presidente ed il Comitato di presidenza organizzano le attività del Comitato nelle forme ritenute più opportune.
4. Il Presidente ad ogni Consiglio direttivo riferisce sinteticamente le azioni e le decisioni svolte dal Comitato di presidenza.

Art. 11
Il Comitato dei sostenitori
1. Possono divenire membri del comitato dei sostenitori:
(a) le persone fisiche che, essendo dotate di elevata preparazione ed esperienza in settori professionali di interesse per le attività della Federazione, e non trovandosi in condizioni di contrasto di interessi, su invito di almeno due componenti il Consiglio Direttivo manifestino la propria disponibilità a prestare gratuitamente la propria opera a favore della federazione; (b) gli Enti pubblici e privati, ovvero le persone fisiche, che si impegnino a sostenere in modo significativo la Federazione attraverso l’attribuzione di finanziamenti in denaro od altre utilità economiche. Il Comitato dei sostenitori decade ad ogni scadenza di mandato del Consiglio direttivo.
2. Sulle manifestazioni di disponibilità decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo con deliberazione assunta a voti segreti.
3. Il Comitato dei Sostenitori:
(a) elegge, il proprio presidente, che ne cura le convocazioni
(b) può indicare all’Assemblea, ove sia composto da almeno cinque membri e tra essi, uno dei componenti per la nomina a Consigliere aggiunto senza diritto di voto.
(c) esprime parere obbligatorio ma non vincolante sui bilanci; il parere si intende espresso positivamente trascorsi quindici giorni dalla trasmissione degli elaborati da parte del Presidente.
4. In presenza di gravi motivi i membri del Comitato dei sostenitori possono esserne esclusi con motivata deliberazione del consiglio direttivo.
L’esclusione ha effetto dal momento della notifica del provvedimento di esclusione.

Art. 12
Patrimonio ed entrate dell’Associazione
1. Il patrimonio dell’associazione `e costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
(a) quote sociali annuali;
(b) eventuali versamenti ulteriori effettuati da tutti coloro che aderiscono a qualunque titolo all’associazione;
(c) eventuali erogazioni liberali;
(d) redditi derivanti dal suo patrimonio;
(e) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
2. Il consiglio direttivo stabilisce l’entità delle quote sociali da sottoporre annualmente all’approvazione dell’assemblea;
3. L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale.
4. ´E comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori i quali possono essere di qualsiasi entità, e vanno intesi sempre a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione.

5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione e trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
6. In ogni caso, `e vietata la distribuzione anche indiretta dei proventi agli associati, è possibile attraverso l’istituto della beneficienza indiretta, attribuire fondi agli associati per il raggiungimento dei loro scopi istituzionali di beneficienza diretta verso le persone senza dimora o in situazione di grave emarginazione.
7. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati esclusivamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 13
Libri dell’Associazione
1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene presso la sede legale i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all’associazione. Tutti i libri di cui al presente articolo sono sempre accessibili ai soci che ne facciano preventiva richiesta per la consultazione.

Art. 14
Collegio dei Revisori dei conti
1. I revisori dei conti possono essere da uno a tre e sono eletti dall’assemblea.
2. L’incarico di revisore dei conti `e incompatibile con la carica di consigliere.
3. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

Art. 15
Comitati tecnici e di Coordinamento territoriale
1. Il Consiglio direttivo può deliberare l’istituzione e il rinnovo di Comitati Tecnici e di coordinamento territoriale, composti da persone designate dagli Enti ed Organismi aderenti alla Federazione o dal Consiglio direttivo ed aventi durata massima triennale.
2. Ad esclusione dei Comitati di coordinamento territoriale, i Comitati tecnici in ogni caso decadono al momento del rinnovo del Consiglio direttivo che li ha istituiti.
3. I Comitati di cui al presente articolo svolgono le funzioni tecniche e/o di coordinamento che il Consiglio direttivo ritenga di attribuire loro, con esclusione in ogni caso, ed anche su delega, delle funzioni previste dal presente Statuto in capo agli Organi della Federazione.

Art. 16
Bilancio consuntivo e preventivo
1. Gli esercizi dell’associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
3. Entro il 15 dicembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 17
Avanzi di gestione
1. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque nominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa.
2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 18
Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o ai fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 19
Clausola compromissoria
1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 20
Legge applicabile
1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, ed in particolare al Codice Civile, al D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e alle loro eventuali successive variazioni.