Statuto della Associazione
FIO.psd onlus
Art. 1
Costituzione
-
É costituita in associazione di promozione sociale, come
organizza zione di utilità sociale, democratica, apartitica,
aconfessionale, senza scopo di lucro la FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI
ORGANISMI PER LE PERSONE SENZA DIMORA – FIO.psd ONLUS, con
sede in
Genova.
Art. 2
Carta dei valori e dei principi della FIO.psd
-
La Federazione Italiana degli Organismi per le persone
senza
dimora è fondata sul riconoscimento dei principi di uguaglianza formale
e so stanziale, solidarietà, giustizia sociale, non discriminazione per
tutti gli uomini e le donne, così come espressi dalla Costituzione
Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. -
Il valore fondamentale della FIO.psd è la persona umana,
realtà
vivente che si realizza attraverso la relazione e l’incontro con
l’altro, portatrice di dignità e diritti insopprimibili da riconoscere,
tutelare, difendere e promuovere in ogni condizione, specie nelle
situazioni di emarginazione e povertà estrema. -
L’azione sociale, culturale e politica di FIO.psd è
guidata dal
principio fondamentale di centralità della persona, che implica la
partecipazione della persona, con la sua storia, le sue relazioni, la
sua cultura i suoi bi sogni, le sue aspettative, le sue speranze, le
sue risorse nell’elaborazione delle politiche e di ogni intervento di
aiuto. -
FIO.psd riconosce nella persona senza dimora a qualunque
titolo
pre sente in una comunità un soggetto sociale pienamente titolare di
diritti, doveri ed opportunità, la cui dignità e le cui possibilità di
godere di una vita migliore sono di fatto negate dalle condizioni di
povertà nelle quali è costretta a vivere. -
La grave emarginazione comporta per la persona una
dimensione de
gradante di povertà di relazioni e di affetti, di assoggettamento alle
costrizioni del bisogno, della malattia, della sofferenza, dello stigma
e dell’ingiustizia sociale, nella quale la sua dignità viene negata e
dentro la quale viene fortemente limitato il libero arbitrio e la
libertà
perso nale. Nell’esperienza maturata dalla FIO.psd si riscontra che la
grave emarginazione non è una scelta ma è l’adattamento alle
conseguenze di un processo di esclusione che la persona subisce. -
FIO.psd considera la persona senza dimora come un soggetto
in
stato di povertà materiale ed immateriale, portatore di un disagio
complesso, dinamico e multiforme, che non si esaurisce alla sola sfera
dei bisogni primari ma che investe l’intera sfera delle necessità e
delle aspettative della persona, specie sotto il profilo relazionale,
emotivo ed affettivo. -
FIO.psd non crede, sulla base della propria esperienza,
nella
cronicità personale e sociale della condizione di grave emarginazione e
ritiene ogni persona senza dimora, nel rispetto dei modi e dei tempi
adeguati alle proprie necessità, se adeguatamente sostenuta, capace di
evolvere dalla propria condizione e di esprimere una propria
progettualità di vita significativa ed alternativa alla marginalità. -
Per questi motivi FIO.psd concepisce e promuove
l’intervento con
la persona senza dimora come un intervento complesso e progettuale, di
accoglienza ed accompagnamento individuale, che può anche comin ciare
dal soddisfacimento dei bisogni primari ma sempre in un’ottica
evolutiva e mai limitandosi ad esso. -
La possibilità di accedere a relazioni di aiuto e percorsi
di
reinseri mento sociale e promozione umana di tipo progettuale,
personalizzato e professionale è considerata da FIO.psd un diritto
delle persone senza dimora, esigibile nella rete dei servizi. -
In conformità al dettato della Costituzione Italiana,
FIO.psd ritie ne che alla garanzia di tale diritto debbano
provvedere
le Istituzioni pubbliche valorizzando nell’ottica della sussidiarietà e
della partecipa zione corresponsabile alla funzione pubblica,
l’apporto, le esperienze, le competenze di tutti i soggetti non
istituzionali operanti nel settore. -
FIO.psd ritiene che le politiche e gli interventi debbano
superare la logica dell’emergenza che limita la loro efficacia,
promuovendo - al contrario - un’attenzione permanente e trasversale al
contrasto dell’esclusione sociale. -
Per questo motivo FIO.psd ritiene che il lavoro di
comunità, la
parteci pazione effettiva, l’allargamento dei processi di governance
territoriale del sistema di interventi e servizi sociali siano la via
principale attra verso la quale, insieme, le istituzioni, i cittadini e
le loro formazioni sociali intermedie possono contrastare la grave
emarginazione. -
FIO.psd promuove il lavoro di rete locale, regionale,
nazionale
e in ternazionale come principale modalità politica, culturale ed
operativa per sostenere le persone senza dimora, sviluppare politiche e
modalità di intervento efficaci contro la grave marginalità, costruire
coesione sociale, favorire la crescita di modelli di sviluppo solidali
e sostenibili nei quali la persona in stato di grave emarginazione è
valorizzata come risorsa per l’intera società. -
Al fine di perseguire tali valori, FIO.psd è costituita
come
organismo di secondo livello; applicando il principio di sussidiarietà
essa non opera direttamente a contatto con le persone senza dimora ma è
a loro co stante servizio, secondo i principi e la modalità indicate
dallo statuto, attraverso l’azione diretta dei propri soci e il
supporto all’attività di questi ultimi. -
Possono aderire alla Federazione Italiana Organismi per le
persone senza dimora tutti coloro che dichiarino di riconoscersi nei
valori e nei principi espressi in questa carta, operino in maniera
coerente ad essi e possiedano i requisiti previsti dal presente Statuto.
Art. 3
Oggetto e scopo
-
In conformità alla propria storia, ai valori ed ai principi
che
la anima no, l’attività della Federazione ha per oggetto la promozione
umana e sociale delle persone senza dimora ed opera senza finalità di
lucro. -
In particolare essa agisce al fine di:
-
promuovere la coesione sociale, l’inclusione e la lotta
alla
povertà come valori fondanti per la convivenza civile e politica e come
compito imprescindibile per la società; -
promuovere la conoscenza del fenomeno della grave
emarginazio- ne adulta in tutte le sue dimensioni; -
combattere la grave emarginazione adulta in tutte le sue
forme
e manifestazioni, specie in riguardo al fenomeno dell’homelessness; -
promuovere tutelare ed allargare la sfera dei diritti di
cittadinanza delle persone senza dimora; -
promuovere il diritto all’accoglienza ed
all’accompagnamento so
ciale delle persone senza dimora come diritto universale ed esigibile
in maniera uniforme ovunque; -
promuovere e tutelare il diritto di pieno accesso delle
persone
senza dimora al sistema integrato di servizi sociali e sanitari; -
promuovere la partecipazione delle persone senza dimora
alla vita sociale e pubblica; -
promuovere e sollecitare il coordinamento tra tutte le
realtà
pub bliche e private che operano nel settore, la conoscenza reciproca
tra gli operatori e lo scambio di buone pratiche di intervento; -
concorrere a migliorare la qualità dei servizi e delle
strutture esi stenti e promuovere il lavoro di rete come modalità per
la rea lizzazione di un sistema integrato di servizi ed interventi
sociali pienamente inclusivo verso le persone in stato di grave
marginalità; -
promuovere e stimolare azioni culturali, sociali e
socio-sanitarie di prevenzione primaria, secondaria e terziaria della
grave emar- ginazione adulta; -
promuovere o aderire a progetti, anche sperimentali ed
innovati
vi, a livello locale, nazionale ed europeo finalizzati al contrasto
alla grave emarginazione adulta ed a favore delle persone senza dimora; -
sollecitare l’attenzione al problema da parte di tutti
gli
interlo cutori sociali, istituzionali e non istituzionali, nazionali e
locali, pubblici e privati, laici e confessionali; -
contribuire all’elaborazione di adeguate politiche
sociali per
con trastare la povertà e la grave emarginazione e favorire
l’inclusione sociale delle persone senza dimora; -
promuovere, anche in alleanza con altri soggetti, momenti
di ri
cerca, studio e formazione sul problema, sia a livello nazionale che a
livello territoriale; -
(o) promuovere la responsabilità sociale delle comunità
locali, del
le istituzioni e delle imprese verso le persone in stato di grave
marginalità; -
sviluppare e valorizzare le competenze dei propri soci e
dei
loro operatori nell’azione culturale, sociale e politica di contrasto
alla grave emarginazione adulta; -
aggregare e rappresentare in maniera unitaria nelle sedi
politiche ed istituzionali i bisogni, gli obiettivi e le istanze dei
soci e di quanti si impegnino nel contrasto alla grave emarginazione ed
a favore delle persone senza dimora; -
rispondere ad ogni altra esigenza dei soci compatibile
con i prin- cipi ed i valori che animano la federazione.
-
Art. 4
Attività della Federazione
-
Per il perseguimento degli scopi relativi al proprio
oggetto
sociale, la Federazione può compiere qualsiasi attività o iniziativa
ritenuta utile al conseguimento degli scopi e compatibile con i valori,
i principi e la forma della federazione ed i requisiti per la propria
qualificazione quale associazione di promozione sociale ed ONLUS. -
In particolare, la Federazione può:
-
promuovere, a livello locale , nazionale ed
internazionale
incon tri, seminari, convegni, tavole rotonde e altri momenti pubbli ci
di informazione, diffusione, sensibilizzazione e formazione sul
fenomeno della grave emarginazione; -
favorire ed organizzare, a favore dei propri associati e
non, attività di formazione, aggiornamento sperimentazione; -
promuovere, condurre e partecipare ad attività di
ricerca sulla povertà e la grave emarginazione; -
stabilire e sviluppare contatti, sinergie, progettazioni
comuni, alleanze con altri enti nazionali, internazionali o locali che
si occupino di tematiche analoghe; -
aderire a federazioni o comitati di livello
internazionale o
nazio nale, l’appartenenza ai quali possa favorire il perseguimento
degli scopi sociali; -
promuovere o partecipare ad enti, società, fondazioni,
imprese
sociali aventi oggetto sociale compatibile con quello della federa-
zione e scopi strumentali al miglior perseguimento dello stesso; -
stipulare protocolli di intesa, accordi, convenzioni o
contratti con altri enti, allo scopo di effettuare attività inerenti
l’oggetto sociale; -
ricercare, mantenere e strutturare relazioni con
istituzioni,
partiti politici, movimenti e altre parti sociali al fine di promuovere
i propri valori ed obiettivi; -
pubblicare e diffondere, anche attraverso canali di
mercato,
saggi, opere, materiali, atti, riviste e quant’altro possa risultare
utile per la comprensione e lo studio del fenomeno della povertà e
della grave emarginazione; -
promuovere e sponsorizzare attività culturali, anche di
soggetti terzi, che contribuiscano alla sensibilizzazione sul fenomeno
me diante approcci e linguaggi ritenuti compatibili con i valori della
federazione; -
raccogliere fondi per lo sviluppo delle attività proprie
e
degli as sociati, anche partecipando a progetti volti a valorizzare la
re sponsabilità sociale delle imprese in linea con i valori, i principi
e la sensibilità della federazione.
-
-
La Federazione può svolgere attività diverse da quelle
sopra
indicate esclusivamente se si tratti di attività a queste direttamente
connesse, o per loro natura accessorie, strumentali ed integrative
delle stesse.
Art. 5
Soci dell’Associazione
-
Possono divenire soci dell’associazione:
-
gli Enti privati senza scopo di profitto, che per
finalità
statutarie svolgano attività conformi alle finalità statutarie della
Federazione; -
gli Enti pubblici non economici che svolgano funzioni
almeno in parte significativa coincidenti con quelle della Federazione.
Il nessun caso il numero dei soci pubblici potrà superare il
venti per cento di quello dei soci privati.
-
-
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non
può essere disposta per un periodo temporaneo. -
L’adesione all’associazione comporta per l’associato il
diritto
di par tecipare all’assemblea con un proprio rappresentate e
di
esprimere in tale occasione un voto. -
L’Ente o Organismo che intende aderire all’associazione
deve
rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo, dimostrando di
possedere i requisiti previsti dal presente statuto e dichiarando di
condividere le finalità che l’associazione si propone, l’impegno di
osservarne statuto e regolamenti e di pagare ogni anno la quota sociale. -
Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle
domande di
am missione entro sessanta giorni dalla loro presentazione al consiglio
(per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa
la sospensione feriale dei termini giudiziari). -
Il socio può in qualsiasi momento comunicare la sua
volontà di
recedere dalla Federazione; tale recesso ha efficacia dopo 60 giorni il
ricevimento della volontà di recesso. -
In presenza di gravi motivi, qualunque Ente o Organismo
partecipi al l’associazione può esserne escluso con motivata
deliberazione del consi glio direttivo. L’esclusione ha effetto dal
trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di
esclusione. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni
dell’esclusione egli può adire, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di esclusione, il collegio arbitra le di cui
all’art. 19 del presente statuto; in tal caso, l’efficacia della
deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio
stesso. -
Il socio ha il diritto di essere informato periodicamente
sull’attività posta in essere dall’Associazione. Ha inoltre la
possibilità di accedere a tutti gli atti e documenti regolarmente
approvati dagli organi delibe ratori sociali nonché ad accedere alle
informazioni relative all’attività svolta nel rispetto della normativa
vigente e nel rispetto del diritto di riservatezza e della dignità dei
soggetti eventualmente coinvolti delle attività dell’Associazione
stessa.
Art. 6
Organi dell’Associazione
- Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea dei soci;
- il presidente;
- il consiglio direttivo;
- il comitato di presidenza;
- il comitato dei sostenitori;
- il collegio dei revisori dei conti
-
Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il
rimborso
delle spese vive sostenute per l’adempimento delle funzioni svolte, nei
limiti e con le modalità disciplinati dal Regolamento.
Art. 7
Assemblea
-
L’assemblea è composta da un rappresentante di ciascuno
degli enti aderenti all’associazione. -
L’assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per
l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del
bilancio preventivo. Essa inoltre:-
provvede alla nomina del consiglio direttivo incluso
l’eventuale membro aggiunto del Comitato dei sostenitori ai sensi
dell’art. 11 del presente statuto, del presidente e del collegio dei
revisori dei conti; -
delinea gli indirizzi generali dell’attività
dell’associazione
e verifi ca l’operato del Presidente e del consiglio direttivo in
ordine alla loro realizzazione; -
delibera sulle modifiche del presente statuto;
-
approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento
dell’attività dell’associazione; -
approva l’entità della quota sociale annua;
-
delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi
di
gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione stessa, qualora ciò sia consentito
dalla legge e dal presente statuto; -
delibera lo scioglimento e la liquidazione
dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
-
-
L’assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta
questi lo
ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno un quarto degli
ade renti o da almeno la metà più uno dei consiglieri oppure dal
collegio dei revisori. -
Le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante lettera
contenente l’ordine del giorno spedita anche a mezzo fax o messaggio di
posta elettronica con avviso di ricevimento a ciascuno dei soci almeno
trenta giorni prima di quello fissato per la riunione. -
Ogni socio, esclusi i membri del Comitato di Presidenza,
può
farsi rappresentare da altro socio avente diritto di voto, mediante
delega scritta. -
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione
con
una presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno del
numero complessivo dei soci aventi diritto di voto; in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto,
intervenuti in proprio o per delega. -
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
votanti,
sal vo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente
la maggioranza relativa. -
Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento
dell’associa- zione è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi
dei soci. -
Le cariche sociali, votate dall’assemblea, hanno durata
triennale. -
I membri del Comitato dei sostenitori possono partecipare
alle riunioni dell’assemblea senza diritto di voto.
Art. 8
Il Consiglio Direttivo
-
L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo
composto, a scelta dell’assemblea, da un minimo di 8 a un massimo di 12
membri, compreso il presidente e potrà, qualora ne sussistano i
presupposti ai sensi del presente statuto, essere ulteriormente
integrato da un membro aggiunto del comitato dei sostenitori. -
Il consiglio direttivo autorizza il compimento di atti di
straordinaria amministrazione. -
Il consiglio direttivo delibera con maggioranza dei 2/3 in
ordine all’in compatibilità, inadempienza, indegnità dei soci, dei
propri membri, del Presidente salvo, in quest’ultimo caso, ratifica
dell’Assemblea. -
Nei casi di decadenza di un consigliere secondo quanto
disposto
dal comma 3, l’interessato ha diritto a rappresentare le proprie motiva
zioni a discapito al consiglio direttivo, ma non può partecipare alla
discussione ed alla relativa deliberazione. -
Tre assenze, anche non consecutive, di un consigliere, in
mancanza di giustificazione scritta al Presidente da parte dell’ente di
appartenenza possono essere causa di decadenza dalla carica di
consigliere. -
I consiglieri, qualunque sia la carica sociale ricoperta,
sono
soggetti a vincolo di mandato. Il regolamento disciplina le modalità
mediante le quali, in caso di revoca del mandato da parte dell’ente di
appartenenza, si può procedere a surroga di altro rappresentante
dell’ente che ha assunto l’ufficio di consigliere. Il consigliere
aggiunto dal comitato dei sostenitori ha quest’ultimo come mandante. -
Il consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nomina
due
vice Pre sidenti, di cui uno con funzione vicaria, e può nominare due
ulteriori consiglieri come membri del Comitato di presidenza. -
Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso,
salvo il
rim borso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio
rico perto, ferma restando la possibilità di retribuire al Consigliere
attività professionali estranee allo svolgimento delle funzioni
amministrative; in occasione della deliberazione del Consiglio relativa
al conferimento di tali compiti, il Consigliere interessato non potrà
essere
presente al la discussione ed alla deliberazione e, in tali casi, dovrà
esserne data informazione all’Assemblea con una nota in calce al
bilancio di esercizio -
Le convocazioni del Consiglio direttivo sono fatte
mediante
lettera con tenente l’ordine del giorno spedita anche a mezzo fax o con
messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento a ciascuno dei
consiglieri almeno quindici giorni prima di quello fissato per la
riunione.
Art. 9
Il Presidente
-
Al presidente dell’associazione spetta la rappresentanza
dell’associa zione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio. Su
conforme deli berazione del consiglio direttivo, il presidente può
attribuire a singoli consiglieri la responsabilità esecutiva in materie
particolari. -
Al presidente dell’associazione compete, sulla base degli
indirizzi da ti dall’assemblea e dalle direttive del consiglio
direttivo, l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi
eccezionali di necessità e urgenza, il presidente può compiere anche
atti di straordinaria am ministrazione, sentito il comitato di
presidenza, ma in tal caso deve convocare il consiglio direttivo per la
ratifica del suo operato. -
Il presidente convoca e presiede l’assemblea, il consiglio
direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il
buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza
dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne
presenti la necessità. -
Il presidente cura la predisposizione del bilancio
preventivo e
del bilan cio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al consiglio
direttivo e poi all’assemblea, corredandoli di idonee relazioni. -
In caso di impedimento temporaneo del Presidente il vice
Presidente vicario assume tutte le funzioni. -
In caso l’impedimento del Presidente abbia natura
permanente,
ovvero in caso di decadenza, il vice Presidente vicario convoca
l’assemblea per eleggere il nuovo Presidente dell’Associazione che
rimarrà in carica per il tempo residuo del mandato.
Art. 10
Il Comitato di Presidenza
-
È composto dal Presidente, dai due vice Presidente e dagli
altri even- tuali due membri eletti dal consiglio direttivo. -
Il Comitato di presidenza condivide col Presidente le
responsabilità di attuazione degli indirizzi dati dall’Assemblea e di
esecuzione delle direttive del Consiglio direttivo. -
Il Presidente ed il Comitato di presidenza organizzano le
attività del Comitato nelle forme ritenute più opportune. -
Il Presidente ad ogni Consiglio direttivo riferisce
sinteticamente le azioni e le decisioni svolte dal Comitato di
presidenza.
Art. 11
Il Comitato dei sostenitori
-
Possono divenire membri del comitato dei sostenitori:
-
le persone fisiche che, essendo dotate di elevata
preparazione
ed esperienza in settori professionali di interesse per le attività
della Federazione, e non trovandosi in condizioni di contrasto di inte
ressi, su invito di almeno due componenti il Consiglio Direttivo
manifestino la propria disponibilità a prestare gratuitamente la
propria opera a favore della federazione; -
gli Enti pubblici e privati, ovvero le persone fisiche,
che si
impe gnino a sostenere in modo significativo la Federazione attraverso
l’attribuzione di finanziamenti in denaro od altre utilità econo miche.
Il Comitato dei sostenitori decade ad ogni scadenza di mandato del
Consiglio direttivo.
-
-
Sulle manifestazioni di disponibilità decide
insindacabilmente
il Con- siglio Direttivo con deliberazione assunta a voti segreti. -
Il Comitato dei Sostenitori:
-
elegge, il proprio presidente, che ne cura le convocazioni
-
può indicare all’Assemblea, ove sia composto da almeno
cinque
membri e tra essi, uno dei componenti per la nomina a Consigliere
aggiunto senza diritto di voto. -
esprime parere obbligatorio ma non vincolante sui
bilanci; il
pare re si intende espresso positivamente trascorsi quindici giorni
dalla trasmissione degli elaborati da parte del Presidente.
-
-
In presenza di gravi motivi i membri del Comitato dei
sostenitori pos sono esserne esclusi con motivata deliberazione del
consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal momento della notifica
del provvedimento di esclusione.
Art. 12
Patrimonio ed entrate dell’Associazione
- Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni
mobili e
immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da
elargizioni o con tributi da parte di enti pubblici e privati o persone
fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per l’adempimento dei suoi
compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:- quote sociali annuali;
- eventuali versamenti ulteriori effettuati da tutti
coloro che aderi- scono a qualunque titolo all’associazione; - eventuali erogazioni liberali;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
- Il consiglio direttivo stabilisce l’entità delle quote
sociali da sottoporre annualmente all’approvazione dell’assemblea; - L’adesione all’associazione non comporta obblighi di
finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota
associativa annuale. - É comunque facoltà degli aderenti all’associazione di
effettuare
versa menti ulteriori i quali possono essere di qualsiasi entità, e
vanno intesi sempre a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno
in caso di scioglimento dell’associazione né di estinzione, di recesso
o di esclu sione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla
ripetizione di quanto versato alla associazione. - Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e,
segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione e trasmissibili
a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a
titolo universale. - In ogni caso, è vietata la distribuzione anche indiretta
dei
proventi agli associati, fatta salva l’attribuzione di fondi raccolti
da terzi con l’esplicita finalità del finanziamento delle attività
degli associati, nelle modalità previste dal regolamento. - Eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati
esclusivamente a favore di attività istituzionali statutariamente
previste.
Art. 13
Libri dell’Associazione
-
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge,
l’associazione tiene presso la sede legale i libri verbali delle
adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio direttivo
e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti
all’associazione. Tutti i libri di cui al presente arti colo sono
sempre accessibili ai soci che ne facciano preventiva richiesta per la
consultazione.
Art. 14
Collegio dei Revisori dei conti
-
I revisori dei conti possono essere da uno a tre e sono
eletti dall’assem- blea. -
L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la
carica di consi- gliere. -
I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle
adunanze
dei re visori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze
dell’assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma
senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità
dell’associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.
Art. 15
Comitati tecnici e di Coordinamento territoriale
-
Il Consiglio direttivo può deliberare l’istituzione e il
rinnovo
di Comi tati Tecnici e di coordinamento territoriale, composti da
persone desi gnate dagli Enti ed Organismi aderenti alla Federazione o
dal Consiglio direttivo ed aventi durata massima triennale. -
Ad esclusione dei Comitati di coordinamento territoriale,
i
Comitati tecnici in ogni caso decadono al momento del rinnovo del
Consiglio direttivo che li ha istituiti. -
I Comitati di cui al presente articolo svolgono le
funzioni
tecniche e/o di coordinamento che il Consiglio direttivo ritenga di
attribuire loro, con esclusione in ogni caso, ed anche su delega, delle
funzioni previste dal presente Statuto in capo agli Organi della
Federazione.
Art. 16
Bilancio consuntivo e preventivo
-
Gli esercizi dell’associazione chiudono il 31 dicembre di
ogni anno. -
Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio
direttivo è
convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio
precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. -
Entro il 30 ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo
è
convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo
esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. -
I bilanci devono restare depositati presso la sede
dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea
convocata per la lo ro approvazione, a disposizione di tutti coloro che
abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Art. 17
Avanzi di gestione
-
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo
indiretto,
utili o avanzi di gestione comunque nominati, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte
della medesima e unitaria struttura. -
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli
avanzi
di gestio ne per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad essa direttamente connesse.
Art. 18
Scioglimento
-
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa,
l’associazione
ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (Onlus) o ai fini di utilità sociale,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
Art. 19
Clausola compromissoria
-
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della
esecuzione o
in terpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di
com promesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compo
sitore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura,
dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune
accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina
dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Genova.
Art. 20
Legge applicabile
-
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente
statuto,
si fa rife rimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, ed
in particolare al Codice Civile, al D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e alle
loro eventuali successive variazioni.
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