Statuto

Statuto della Associazione
FIO.psd onlus

Art. 1

Costituzione

  1. É costituita in associazione di promozione sociale, come
    organizza zione di utilità sociale, democratica, apartitica,
    aconfessionale, senza scopo di lucro la FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI
    ORGANISMI PER LE PERSONE SENZA DIMORA – FIO.psd ONLUS, con
    sede in
    Genova.

Art. 2

Carta dei valori e dei principi della FIO.psd

  1. La Federazione Italiana degli Organismi per le persone
    senza
    dimora è fondata sul riconoscimento dei principi di uguaglianza formale
    e so stanziale, solidarietà, giustizia sociale, non discriminazione per
    tutti gli uomini e le donne, così come espressi dalla Costituzione
    Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
  2. Il valore fondamentale della FIO.psd è la persona umana,
    realtà
    vivente che si realizza attraverso la relazione e l’incontro con
    l’altro, portatrice di dignità e diritti insopprimibili da riconoscere,
    tutelare, difendere e promuovere in ogni condizione, specie nelle
    situazioni di emarginazione e povertà estrema.
  3. L’azione sociale, culturale e politica di FIO.psd è
    guidata dal
    principio fondamentale di centralità della persona, che implica la
    partecipazione della persona, con la sua storia, le sue relazioni, la
    sua cultura i suoi bi sogni, le sue aspettative, le sue speranze, le
    sue risorse nell’elaborazione delle politiche e di ogni intervento di
    aiuto.
  4. FIO.psd riconosce nella persona senza dimora a qualunque
    titolo
    pre sente in una comunità un soggetto sociale pienamente titolare di
    diritti, doveri ed opportunità, la cui dignità e le cui possibilità di
    godere di una vita migliore sono di fatto negate dalle condizioni di
    povertà nelle quali è costretta a vivere.
  5. La grave emarginazione comporta per la persona una
    dimensione de
    gradante di povertà di relazioni e di affetti, di assoggettamento alle
    costrizioni del bisogno, della malattia, della sofferenza, dello stigma
    e dell’ingiustizia sociale, nella quale la sua dignità viene negata e
    dentro la quale viene fortemente limitato il libero arbitrio e la
    libertà
    perso nale. Nell’esperienza maturata dalla FIO.psd si riscontra che la
    grave emarginazione non è una scelta ma è l’adattamento alle
    conseguenze di un processo di esclusione che la persona subisce.
  6. FIO.psd considera la persona senza dimora come un soggetto
    in
    stato di povertà materiale ed immateriale, portatore di un disagio
    complesso, dinamico e multiforme, che non si esaurisce alla sola sfera
    dei bisogni primari ma che investe l’intera sfera delle necessità e
    delle aspettative della persona, specie sotto il profilo relazionale,
    emotivo ed affettivo.
  7. FIO.psd non crede, sulla base della propria esperienza,
    nella
    cronicità personale e sociale della condizione di grave emarginazione e
    ritiene ogni persona senza dimora, nel rispetto dei modi e dei tempi
    adeguati alle proprie necessità, se adeguatamente sostenuta, capace di
    evolvere dalla propria condizione e di esprimere una propria
    progettualità di vita significativa ed alternativa alla marginalità.
  8. Per questi motivi FIO.psd concepisce e promuove
    l’intervento con
    la persona senza dimora come un intervento complesso e progettuale, di
    accoglienza ed accompagnamento individuale, che può anche comin ciare
    dal soddisfacimento dei bisogni primari ma sempre in un’ottica
    evolutiva e mai limitandosi ad esso.
  9. La possibilità di accedere a relazioni di aiuto e percorsi
    di
    reinseri mento sociale e promozione umana di tipo progettuale,
    personalizzato e professionale è considerata da FIO.psd un diritto
    delle persone senza dimora, esigibile nella rete dei servizi.
  10. In conformità al dettato della Costituzione Italiana,
    FIO.psd ritie ne che alla garanzia di tale diritto debbano
    provvedere
    le Istituzioni pubbliche valorizzando nell’ottica della sussidiarietà e
    della partecipa zione corresponsabile alla funzione pubblica,
    l’apporto, le esperienze, le competenze di tutti i soggetti non
    istituzionali operanti nel settore.
  11. FIO.psd ritiene che le politiche e gli interventi debbano
    superare la logica dell’emergenza che limita la loro efficacia,
    promuovendo - al contrario - un’attenzione permanente e trasversale al
    contrasto dell’esclusione sociale.
  12. Per questo motivo FIO.psd ritiene che il lavoro di
    comunità, la
    parteci pazione effettiva, l’allargamento dei processi di governance
    territoriale del sistema di interventi e servizi sociali siano la via
    principale attra verso la quale, insieme, le istituzioni, i cittadini e
    le loro formazioni sociali intermedie possono contrastare la grave
    emarginazione.
  13. FIO.psd promuove il lavoro di rete locale, regionale,
    nazionale
    e in ternazionale come principale modalità politica, culturale ed
    operativa per sostenere le persone senza dimora, sviluppare politiche e
    modalità di intervento efficaci contro la grave marginalità, costruire
    coesione sociale, favorire la crescita di modelli di sviluppo solidali
    e sostenibili nei quali la persona in stato di grave emarginazione è
    valorizzata come risorsa per l’intera società.
  14. Al fine di perseguire tali valori, FIO.psd è costituita
    come
    organismo di secondo livello; applicando il principio di sussidiarietà
    essa non opera direttamente a contatto con le persone senza dimora ma è
    a loro co stante servizio, secondo i principi e la modalità indicate
    dallo statuto, attraverso l’azione diretta dei propri soci e il
    supporto all’attività di questi ultimi.
  15. Possono aderire alla Federazione Italiana Organismi per le
    persone senza dimora tutti coloro che dichiarino di riconoscersi nei
    valori e nei principi espressi in questa carta, operino in maniera
    coerente ad essi e possiedano i requisiti previsti dal presente Statuto.

Art. 3

Oggetto e scopo

  1. In conformità alla propria storia, ai valori ed ai principi
    che
    la anima no, l’attività della Federazione ha per oggetto la promozione
    umana e sociale delle persone senza dimora ed opera senza finalità di
    lucro.
  2. In particolare essa agisce al fine di:
    1. promuovere la coesione sociale, l’inclusione e la lotta
      alla
      povertà come valori fondanti per la convivenza civile e politica e come
      compito imprescindibile per la società;
    2. promuovere la conoscenza del fenomeno della grave
      emarginazio- ne adulta in tutte le sue dimensioni;
    3. combattere la grave emarginazione adulta in tutte le sue
      forme
      e manifestazioni, specie in riguardo al fenomeno dell’homelessness;
    4. promuovere tutelare ed allargare la sfera dei diritti di
      cittadinanza delle persone senza dimora;
    5. promuovere il diritto all’accoglienza ed
      all’accompagnamento so
      ciale delle persone senza dimora come diritto universale ed esigibile
      in maniera uniforme ovunque;
    6. promuovere e tutelare il diritto di pieno accesso delle
      persone
      senza dimora al sistema integrato di servizi sociali e sanitari;
    7. promuovere la partecipazione delle persone senza dimora
      alla vita sociale e pubblica;
    8. promuovere e sollecitare il coordinamento tra tutte le
      realtà
      pub bliche e private che operano nel settore, la conoscenza reciproca
      tra gli operatori e lo scambio di buone pratiche di intervento;
    9. concorrere a migliorare la qualità dei servizi e delle
      strutture esi stenti e promuovere il lavoro di rete come modalità per
      la rea lizzazione di un sistema integrato di servizi ed interventi
      sociali pienamente inclusivo verso le persone in stato di grave
      marginalità;
    10. promuovere e stimolare azioni culturali, sociali e
      socio-sanitarie di prevenzione primaria, secondaria e terziaria della
      grave emar- ginazione adulta;
    11. promuovere o aderire a progetti, anche sperimentali ed
      innovati
      vi, a livello locale, nazionale ed europeo finalizzati al contrasto
      alla grave emarginazione adulta ed a favore delle persone senza dimora;
    12. sollecitare l’attenzione al problema da parte di tutti
      gli
      interlo cutori sociali, istituzionali e non istituzionali, nazionali e
      locali, pubblici e privati, laici e confessionali;
    13. contribuire all’elaborazione di adeguate politiche
      sociali per
      con trastare la povertà e la grave emarginazione e favorire
      l’inclusione sociale delle persone senza dimora;
    14. promuovere, anche in alleanza con altri soggetti, momenti
      di ri
      cerca, studio e formazione sul problema, sia a livello nazionale che a
      livello territoriale;
    15. (o) promuovere la responsabilità sociale delle comunità
      locali, del
      le istituzioni e delle imprese verso le persone in stato di grave
      marginalità;
    16. sviluppare e valorizzare le competenze dei propri soci e
      dei
      loro operatori nell’azione culturale, sociale e politica di contrasto
      alla grave emarginazione adulta;
    17. aggregare e rappresentare in maniera unitaria nelle sedi
      politiche ed istituzionali i bisogni, gli obiettivi e le istanze dei
      soci e di quanti si impegnino nel contrasto alla grave emarginazione ed
      a favore delle persone senza dimora;
    18. rispondere ad ogni altra esigenza dei soci compatibile
      con i prin- cipi ed i valori che animano la federazione.

Art. 4

Attività della Federazione

  1. Per il perseguimento degli scopi relativi al proprio
    oggetto
    sociale, la Federazione può compiere qualsiasi attività o iniziativa
    ritenuta utile al conseguimento degli scopi e compatibile con i valori,
    i principi e la forma della federazione ed i requisiti per la propria
    qualificazione quale associazione di promozione sociale ed ONLUS.
  2. In particolare, la Federazione può:

    1. promuovere, a livello locale , nazionale ed
      internazionale
      incon tri, seminari, convegni, tavole rotonde e altri momenti pubbli ci
      di informazione, diffusione, sensibilizzazione e formazione sul
      fenomeno della grave emarginazione;
    2. favorire ed organizzare, a favore dei propri associati e
      non, attività di formazione, aggiornamento sperimentazione;
    3. promuovere, condurre e partecipare ad attività di
      ricerca sulla povertà e la grave emarginazione;
    4. stabilire e sviluppare contatti, sinergie, progettazioni
      comuni, alleanze con altri enti nazionali, internazionali o locali che
      si occupino di tematiche analoghe;
    5. aderire a federazioni o comitati di livello
      internazionale o
      nazio nale, l’appartenenza ai quali possa favorire il perseguimento
      degli scopi sociali;
    6. promuovere o partecipare ad enti, società, fondazioni,
      imprese
      sociali aventi oggetto sociale compatibile con quello della federa-
      zione e scopi strumentali al miglior perseguimento dello stesso;
    7. stipulare protocolli di intesa, accordi, convenzioni o
      contratti con altri enti, allo scopo di effettuare attività inerenti
      l’oggetto sociale;
    8. ricercare, mantenere e strutturare relazioni con
      istituzioni,
      partiti politici, movimenti e altre parti sociali al fine di promuovere
      i propri valori ed obiettivi;
    9. pubblicare e diffondere, anche attraverso canali di
      mercato,
      saggi, opere, materiali, atti, riviste e quant’altro possa risultare
      utile per la comprensione e lo studio del fenomeno della povertà e
      della grave emarginazione;
    10. promuovere e sponsorizzare attività culturali, anche di
      soggetti terzi, che contribuiscano alla sensibilizzazione sul fenomeno
      me diante approcci e linguaggi ritenuti compatibili con i valori della
      federazione;
    11. raccogliere fondi per lo sviluppo delle attività proprie
      e
      degli as sociati, anche partecipando a progetti volti a valorizzare la
      re sponsabilità sociale delle imprese in linea con i valori, i principi
      e la sensibilità della federazione.
  3. La Federazione può svolgere attività diverse da quelle
    sopra
    indicate esclusivamente se si tratti di attività a queste direttamente
    connesse, o per loro natura accessorie, strumentali ed integrative
    delle stesse.

Art. 5

Soci dell’Associazione

  1. Possono divenire soci dell’associazione:

    1. gli Enti privati senza scopo di profitto, che per
      finalità
      statutarie svolgano attività conformi alle finalità statutarie della
      Federazione;
    2. gli Enti pubblici non economici che svolgano funzioni
      almeno in parte significativa coincidenti con quelle della Federazione.
      Il nessun caso il numero dei soci pubblici potrà superare il
      venti per cento di quello dei soci privati.
  2. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non
    può essere disposta per un periodo temporaneo.
  3. L’adesione all’associazione comporta per l’associato il
    diritto
    di par tecipare all’assemblea con un proprio rappresentate e
    di
    esprimere in tale occasione un voto.
  4. L’Ente o Organismo che intende aderire all’associazione
    deve
    rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo, dimostrando di
    possedere i requisiti previsti dal presente statuto e dichiarando di
    condividere le finalità che l’associazione si propone, l’impegno di
    osservarne statuto e regolamenti e di pagare ogni anno la quota sociale.
  5. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle
    domande di
    am missione entro sessanta giorni dalla loro presentazione al consiglio
    (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa
    la sospensione feriale dei termini giudiziari).
  6. Il socio può in qualsiasi momento comunicare la sua
    volontà di
    recedere dalla Federazione; tale recesso ha efficacia dopo 60 giorni il
    ricevimento della volontà di recesso.
  7. In presenza di gravi motivi, qualunque Ente o Organismo
    partecipi al l’associazione può esserne escluso con motivata
    deliberazione del consi glio direttivo. L’esclusione ha effetto dal
    trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di
    esclusione. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni
    dell’esclusione egli può adire, entro trenta giorni dal ricevimento
    della comunicazione di esclusione, il collegio arbitra le di cui
    all’art. 19 del presente statuto; in tal caso, l’efficacia della
    deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio
    stesso.
  8. Il socio ha il diritto di essere informato periodicamente
    sull’attività posta in essere dall’Associazione. Ha inoltre la
    possibilità di accedere a tutti gli atti e documenti regolarmente
    approvati dagli organi delibe ratori sociali nonché ad accedere alle
    informazioni relative all’attività svolta nel rispetto della normativa
    vigente e nel rispetto del diritto di riservatezza e della dignità dei
    soggetti eventualmente coinvolti delle attività dell’Associazione
    stessa.

Art. 6

Organi dell’Associazione

  1. Sono organi dell’associazione:
    1. l’assemblea dei soci;
    2. il presidente;
    3. il consiglio direttivo;
    4. il comitato di presidenza;
    5. il comitato dei sostenitori;
    6. il collegio dei revisori dei conti
Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il
rimborso
delle spese vive sostenute per l’adempimento delle funzioni svolte, nei
limiti e con le modalità disciplinati dal Regolamento.

Art. 7

Assemblea

  1. L’assemblea è composta da un rappresentante di ciascuno
    degli enti aderenti all’associazione.
  2. L’assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per
    l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del
    bilancio preventivo. Essa inoltre:

    1. provvede alla nomina del consiglio direttivo incluso
      l’eventuale membro aggiunto del Comitato dei sostenitori ai sensi
      dell’art. 11 del presente statuto, del presidente e del collegio dei
      revisori dei conti;
    2. delinea gli indirizzi generali dell’attività
      dell’associazione
      e verifi ca l’operato del Presidente e del consiglio direttivo in
      ordine alla loro realizzazione;
    3. delibera sulle modifiche del presente statuto;
    4. approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento
      dell’attività dell’associazione;
    5. approva l’entità della quota sociale annua;
    6. delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi
      di
      gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale
      durante la vita dell’associazione stessa, qualora ciò sia consentito
      dalla legge e dal presente statuto;
    7. delibera lo scioglimento e la liquidazione
      dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
  3. L’assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta
    questi lo
    ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno un quarto degli
    ade renti o da almeno la metà più uno dei consiglieri oppure dal
    collegio dei revisori.
  4. Le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante lettera
    contenente l’ordine del giorno spedita anche a mezzo fax o messaggio di
    posta elettronica con avviso di ricevimento a ciascuno dei soci almeno
    trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.
  5. Ogni socio, esclusi i membri del Comitato di Presidenza,
    può
    farsi rappresentare da altro socio avente diritto di voto, mediante
    delega scritta.
  6. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione
    con
    una presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno del
    numero complessivo dei soci aventi diritto di voto; in seconda
    convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto,
    intervenuti in proprio o per delega.
  7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
    votanti,
    sal vo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente
    la maggioranza relativa.
  8. Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento
    dell’associa- zione è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi
    dei soci.
  9. Le cariche sociali, votate dall’assemblea, hanno durata
    triennale.
  10. I membri del Comitato dei sostenitori possono partecipare
    alle riunioni dell’assemblea senza diritto di voto.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo

  1. L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo
    composto, a scelta dell’assemblea, da un minimo di 8 a un massimo di 12
    membri, compreso il presidente e potrà, qualora ne sussistano i
    presupposti ai sensi del presente statuto, essere ulteriormente
    integrato da un membro aggiunto del comitato dei sostenitori.
  2. Il consiglio direttivo autorizza il compimento di atti di
    straordinaria amministrazione.
  3. Il consiglio direttivo delibera con maggioranza dei 2/3 in
    ordine all’in compatibilità, inadempienza, indegnità dei soci, dei
    propri membri, del Presidente salvo, in quest’ultimo caso, ratifica
    dell’Assemblea.
  4. Nei casi di decadenza di un consigliere secondo quanto
    disposto
    dal comma 3, l’interessato ha diritto a rappresentare le proprie motiva
    zioni a discapito al consiglio direttivo, ma non può partecipare alla
    discussione ed alla relativa deliberazione.
  5. Tre assenze, anche non consecutive, di un consigliere, in
    mancanza di giustificazione scritta al Presidente da parte dell’ente di
    appartenenza possono essere causa di decadenza dalla carica di
    consigliere.
  6. I consiglieri, qualunque sia la carica sociale ricoperta,
    sono
    soggetti a vincolo di mandato. Il regolamento disciplina le modalità
    mediante le quali, in caso di revoca del mandato da parte dell’ente di
    appartenenza, si può procedere a surroga di altro rappresentante
    dell’ente che ha assunto l’ufficio di consigliere. Il consigliere
    aggiunto dal comitato dei sostenitori ha quest’ultimo come mandante.
  7. Il consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nomina
    due
    vice Pre sidenti, di cui uno con funzione vicaria, e può nominare due
    ulteriori consiglieri come membri del Comitato di presidenza.
  8. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso,
    salvo il
    rim borso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio
    rico perto, ferma restando la possibilità di retribuire al Consigliere
    attività professionali estranee allo svolgimento delle funzioni
    amministrative; in occasione della deliberazione del Consiglio relativa
    al conferimento di tali compiti, il Consigliere interessato non potrà
    essere
    presente al la discussione ed alla deliberazione e, in tali casi, dovrà
    esserne data informazione all’Assemblea con una nota in calce al
    bilancio di esercizio
  9. Le convocazioni del Consiglio direttivo sono fatte
    mediante
    lettera con tenente l’ordine del giorno spedita anche a mezzo fax o con
    messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento a ciascuno dei
    consiglieri almeno quindici giorni prima di quello fissato per la
    riunione.

Art. 9

Il Presidente

  1. Al presidente dell’associazione spetta la rappresentanza
    dell’associa zione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio. Su
    conforme deli berazione del consiglio direttivo, il presidente può
    attribuire a singoli consiglieri la responsabilità esecutiva in materie
    particolari.
  2. Al presidente dell’associazione compete, sulla base degli
    indirizzi da ti dall’assemblea e dalle direttive del consiglio
    direttivo, l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi
    eccezionali di necessità e urgenza, il presidente può compiere anche
    atti di straordinaria am ministrazione, sentito il comitato di
    presidenza, ma in tal caso deve convocare il consiglio direttivo per la
    ratifica del suo operato.
  3. Il presidente convoca e presiede l’assemblea, il consiglio
    direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il
    buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza
    dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne
    presenti la necessità.
  4. Il presidente cura la predisposizione del bilancio
    preventivo e
    del bilan cio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al consiglio
    direttivo e poi all’assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
  5. In caso di impedimento temporaneo del Presidente il vice
    Presidente vicario assume tutte le funzioni.
  6. In caso l’impedimento del Presidente abbia natura
    permanente,
    ovvero in caso di decadenza, il vice Presidente vicario convoca
    l’assemblea per eleggere il nuovo Presidente dell’Associazione che
    rimarrà in carica per il tempo residuo del mandato.

Art. 10

Il Comitato di Presidenza

  1. È composto dal Presidente, dai due vice Presidente e dagli
    altri even- tuali due membri eletti dal consiglio direttivo.
  2. Il Comitato di presidenza condivide col Presidente le
    responsabilità di attuazione degli indirizzi dati dall’Assemblea e di
    esecuzione delle direttive del Consiglio direttivo.
  3. Il Presidente ed il Comitato di presidenza organizzano le
    attività del Comitato nelle forme ritenute più opportune.
  4. Il Presidente ad ogni Consiglio direttivo riferisce
    sinteticamente le azioni e le decisioni svolte dal Comitato di
    presidenza.

Art. 11

Il Comitato dei sostenitori

  1. Possono divenire membri del comitato dei sostenitori:

    1. le persone fisiche che, essendo dotate di elevata
      preparazione
      ed esperienza in settori professionali di interesse per le attività
      della Federazione, e non trovandosi in condizioni di contrasto di inte
      ressi, su invito di almeno due componenti il Consiglio Direttivo
      manifestino la propria disponibilità a prestare gratuitamente la
      propria opera a favore della federazione;
    2. gli Enti pubblici e privati, ovvero le persone fisiche,
      che si
      impe gnino a sostenere in modo significativo la Federazione attraverso
      l’attribuzione di finanziamenti in denaro od altre utilità econo miche.
      Il Comitato dei sostenitori decade ad ogni scadenza di mandato del
      Consiglio direttivo.
  2. Sulle manifestazioni di disponibilità decide
    insindacabilmente
    il Con- siglio Direttivo con deliberazione assunta a voti segreti.
  3. Il Comitato dei Sostenitori:

    1. elegge, il proprio presidente, che ne cura le convocazioni
    2. può indicare all’Assemblea, ove sia composto da almeno
      cinque
      membri e tra essi, uno dei componenti per la nomina a Consigliere
      aggiunto senza diritto di voto.
    3. esprime parere obbligatorio ma non vincolante sui
      bilanci; il
      pare re si intende espresso positivamente trascorsi quindici giorni
      dalla trasmissione degli elaborati da parte del Presidente.
  4. In presenza di gravi motivi i membri del Comitato dei
    sostenitori pos sono esserne esclusi con motivata deliberazione del
    consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal momento della notifica
    del provvedimento di esclusione.

Art. 12

Patrimonio ed entrate dell’Associazione

  1. Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni
    mobili e
    immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da
    elargizioni o con tributi da parte di enti pubblici e privati o persone
    fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per l’adempimento dei suoi
    compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:

    1. quote sociali annuali;
    2. eventuali versamenti ulteriori effettuati da tutti
      coloro che aderi- scono a qualunque titolo all’associazione;
    3. eventuali erogazioni liberali;
    4. redditi derivanti dal suo patrimonio;
    5. introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
  2. Il consiglio direttivo stabilisce l’entità delle quote
    sociali da sottoporre annualmente all’approvazione dell’assemblea;
  3. L’adesione all’associazione non comporta obblighi di
    finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota
    associativa annuale.
  4. É comunque facoltà degli aderenti all’associazione di
    effettuare
    versa menti ulteriori i quali possono essere di qualsiasi entità, e
    vanno intesi sempre a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno
    in caso di scioglimento dell’associazione né di estinzione, di recesso
    o di esclu sione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla
    ripetizione di quanto versato alla associazione.
  5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e,
    segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione e trasmissibili
    a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a
    titolo universale.
  6. In ogni caso, è vietata la distribuzione anche indiretta
    dei
    proventi agli associati, fatta salva l’attribuzione di fondi raccolti
    da terzi con l’esplicita finalità del finanziamento delle attività
    degli associati, nelle modalità previste dal regolamento.
  7. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati
    esclusivamente a favore di attività istituzionali statutariamente
    previste.

Art. 13

Libri dell’Associazione

  1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge,
    l’associazione tiene presso la sede legale i libri verbali delle
    adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio direttivo
    e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti
    all’associazione. Tutti i libri di cui al presente arti colo sono
    sempre accessibili ai soci che ne facciano preventiva richiesta per la
    consultazione.

Art. 14

Collegio dei Revisori dei conti

  1. I revisori dei conti possono essere da uno a tre e sono
    eletti dall’assem- blea.
  2. L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la
    carica di consi- gliere.
  3. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle
    adunanze
    dei re visori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze
    dell’assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma
    senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità
    dell’associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

Art. 15

Comitati tecnici e di Coordinamento territoriale

  1. Il Consiglio direttivo può deliberare l’istituzione e il
    rinnovo
    di Comi tati Tecnici e di coordinamento territoriale, composti da
    persone desi gnate dagli Enti ed Organismi aderenti alla Federazione o
    dal Consiglio direttivo ed aventi durata massima triennale.
  2. Ad esclusione dei Comitati di coordinamento territoriale,
    i
    Comitati tecnici in ogni caso decadono al momento del rinnovo del
    Consiglio direttivo che li ha istituiti.
  3. I Comitati di cui al presente articolo svolgono le
    funzioni
    tecniche e/o di coordinamento che il Consiglio direttivo ritenga di
    attribuire loro, con esclusione in ogni caso, ed anche su delega, delle
    funzioni previste dal presente Statuto in capo agli Organi della
    Federazione.

Art. 16

Bilancio consuntivo e preventivo

  1. Gli esercizi dell’associazione chiudono il 31 dicembre di
    ogni anno.
  2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio
    direttivo è
    convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio
    precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
  3. Entro il 30 ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo
    è
    convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo
    esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
  4. I bilanci devono restare depositati presso la sede
    dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea
    convocata per la lo ro approvazione, a disposizione di tutti coloro che
    abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 17

Avanzi di gestione

  1. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo
    indiretto,
    utili o avanzi di gestione comunque nominati, nonché fondi, riserve o
    capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la
    destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
    effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità
    sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte
    della medesima e unitaria struttura.
  2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli
    avanzi
    di gestio ne per la realizzazione delle attività istituzionali e di
    quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 18

Scioglimento

  1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa,
    l’associazione
    ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non
    lucrative di utilità sociale (Onlus) o ai fini di utilità sociale,
    sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della
    legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla
    legge.

Art. 19

Clausola compromissoria

  1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della
    esecuzione o
    in terpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di
    com promesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compo
    sitore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura,
    dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune
    accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina
    dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Genova.

Art. 20

Legge applicabile

  1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente
    statuto,
    si fa rife rimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, ed
    in particolare al Codice Civile, al D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e alle
    loro eventuali successive variazioni.
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