L. 24 dicembre 1954, n. 1228
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1955, n. 8.
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente
Art 1.
In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione
residente (2). Nell'anagrafe della popolazione residente sono
registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed
alle convivenze, che hanno fissato nel Comume la residenza, nonché le
posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito
nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per
l'esecuzione della presente legge. Gli atti anagrafici sono atti
pubblici.
Art 2.
È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle
quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione
nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa
i fatti determinanti imutazione di posizioni anagrafiche, a norma del
regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice
civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del
Comune di precedente residenza. L'assenza temporanea dal Comune di
dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della
residenza.Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che
non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il
domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita. Per i nati
all'estero si considera Comune di residenza quello di nascita del padre
o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti
all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri
sopra indicati, è istituito apposito registro presso il Ministero
dell'interno.Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il
personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo
dell'iscrizione anagrafica.
Art 3.
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe.
Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di
ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei
del Comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del
delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal prefetto.
Art 4.
L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe
della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli
adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti
anagrafici. Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la
verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro
posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le
contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del
regolamento per la sua esecuzione. Egli invita le persone aventi
obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed
i chiarimenti necessari alla regolare tenuta della anagrafe. Può
interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici
pubblici e privati. Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di
osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a
causa delle sue funzioni.
Art 5.
L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che
comportino la istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, per
i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare
gli interessati a renderle. In caso di mancata dichiarazione,
l'ufficiale di anagrafe provvede di ufficio, notificando
all'interessato il provvedimento stesso. Contro il provvedimento
d'ufficio è ammesso ricorso al prefetto.
Art 6.
Gli ufficiali di stato civile devono comunicare il contenuto degli atti
dello stato civile e delle relative annotazioni all'ufficio d'anagrafe
del Comune di residenza delle persone cui gli atti o le annotazioni si
riferiscono.
Art 7.
Nei Comuni con separati uffici di stato civile possono essere
istituite, con decreto del prefetto della Provincia, separate anagrafi
autonome con la stessa circoscrizione territoriale dei corrispondenti
uffici di stato civile. Le circoscrizioni territoriali degli uffici
separati di stato civile di uno stesso Comune, preveduti dall'art. 2
dell'ordinamento dello stato civile approvato con R.D. 9 luglio 1939,
n. 1238 (3), devono corrispondere ad una o più delle frazioni
geografiche di cui al primo comma dell'art. 9 della presente legge.
Questa disposizione non si applica agli uffici separati di quartieri
delle grandi città (4).
Art 8.
In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione
temporanea.La popolazione temporanea è costituita dalle persone che,
dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano,
tuttavia, fissata la residenza (4/a).
Art 9.
Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località
abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni
geografiche con limiti definiti in base alle condizioni
antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti
connessi, che saranno prescritti dal regolamento. I limiti ed i segni
relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte
topografiche concernenti il territorio comunale. Il piano topografico
costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per
l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà
tenuto al corrente a cura del Comune.
Art 10.
Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della
numerazione civica. La spesa della numerazione civica può essere posta
a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal
secondo comma dell'articolo 153 del T.U. della legge comunale e
provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (5).I
proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione
interna.
Art 11.
Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni
della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto
non costituisce reato più grave, con la sanzione amministrativa da lire
50.000 a lire 250.000 (6).Per le persone residenti nei territori dello
Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto
a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla
loro patria potestà o tutela nell'anagrafe del Comune dove dimorano
abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente
articolo 2, nonché per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea
nell'anagrafe di più Comuni, si applica la sanzione amministrativa da
lire 100.000 a lire 500.000 (6). Entro dieci giorni dalla contestazione
o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le ipotesi
previste dal comma precedente, il colpevole è ammesso a fare oblazione
mediante pagamento della somma di lire 500 nelle mani dell'ufficiale
d'anagrafe che ha accertato la contravvenzione (7).Le somme riscosse a
titolo di sanzione amministrativa (8) per le contravvenzioni previste
nel presente articolo, sia in seguito a condanna sia per effetto di
oblazione, spettano al Comune.
Art 12.
La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente è
esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di
statistica. Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a
quelle previste dalla presente legge e dal regolamento, può essere
disposta senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno d'intesa con
l'Istituto centrale di statistica.
Art 13.
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i
Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro, sarà
emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.
NOTE:
(2) Vedi, anche, art. 91, lettera B, n. 27, T.U. comunale e
provinciale, 3 marzo 1934, n. 383, riportato alla voce Comuni e
province.
(3) Riportato alla voce Stato civile.
(4) Vedi art. 7 del reg. riportato al n. II.
(4a) Sebbene l'art. 8 non sia stato formalmente abrogato da alcuna
norma successiva, esso deve ritenersi superato per effetto di quanto
disposto dalla L. 10 febbraio 1961, n. 5, che ha apportato modifiche,
in materia di migrazioni interne, alla L. 29 aprile 1949, n. 264,
riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(5) Riportato alla voce Comuni e province.
(6) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo,
con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n.
689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della
sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, in relazione
all'art. 113, secondo comma, della stessa legge, nonché dall'art. 27,
D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, riportato alla voce Finanza locale.
(7) Vedi, ora, l'art. 16, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla
voce Ordinamento giudiziario.
(8) In origine "ammenda".















